Divieto di ripresa per i SAPR nelle aree archeologiche

Capo di Pula

La cultura è il massimo tesoro che l'Italia custodisce a beneficio dei posteri. Da sempre crocevia di culture per la sua posizione geografica al centro del Vecchio Mondo, la quantità e la qualità di patrimonio che il nostro Paese può vantare ha pochi eguali. È talmente grande l'ammirazione che proviamo per le "antiche ruine" che una foto è d'obbligo, per ricordo del nostro giro turistico.

Cosa migliore dunque che farsi un bel selfie davanti ad un magnifico tempio con il nostro Spark 300ino? Siamo operatori autorizzati, perfettamente in regola, quindi è tutto a posto. Nemmeno per sogno!

In questo caso non è tanto la possibilità di volo con SAPR (ma bisogna ricordare che un sito archeologico, in quanto generalmente aperto al pubblico, prevede delle persone in visita e dunque si pone come operazione CRO per SAPR con MTOM > 0,3Kg: in questo caso l'area di buffer diventa occupazione del sito e va preventivamente approvata), ma la possibilità di effettuare riprese con il proprio SAPR. Tutto parte dalla ben nota, per gli addetti ai lavori, Legge Ronchey: nonostante sia oggi abrogata, nella sostanza è stata recepita dal successivo Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, noto come Codice dei beni culturali e del paesaggio. L'art. 107 del suddetto DL recita:

Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna

In via di principio si può determinare questa distinzione, in vigore presso quasi tutti gli Enti e Comuni: se scatti la foto con i piedi per terra, con apparecchiatura non professionale (quindi uno smartphone o una semplice macchina fotografica senza treppiede) e la destinazione di quelle foto è il desktop del tuo PC o un tuo album personale, ovvero con spirito di liberalità e senza alcun guadagno, nessun problema. Ma se scatti quella foto con apparecchiatura professionale, e un SAPR è per definizione un apparecchio professionale, incorri nella violazione della legge. La questione dell'utilizzazione economica è stata ribadita anche dalla Corte d'Appello di Roma che ha richiamato l'art. 13 della Legge sul Diritto d'Autore ed è poi entrata nel Decreto Franceschini del 2014 con l'emendamento al comma 3 che ha introdotto il concetto del "fair use", in qualche modo la "libertà di panorama", ovvero liberi utilizzi di scorci, edifici e monumenti

Per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza culturale.

Almeno sono salvi tutti quegli album di Flickr, Instagram, Pinterest, Facebook o siti personali che in qualche modo, seppur tacitamente tollerati, fino al 2014 erano passibili di multa per violazione della legge. È bene comunque ricordare che quando nel sito sono presenti installazioni moderne considerate artistiche (ad es. l'illuminazione notturna dei Fori Imperiali, per non parlare delle sculture), la loro riproducibilità è coperta dal diritto d'autore (R.D. n. 633 del 1941 e articolo 2575 del Codice Civile) di chi ha realizzato l'installazione.

A chiarire ulteriormente il dettato legislativo è intervenuto il Ministero stesso con una FAQ:

Si può riprodurre un’opera d’arte caduta in pubblico dominio appartenente al patrimonio dello Stato (es. conservata in un istituto o museo statale o che si trova collocata in luogo pubblico)?
In via di principio l’opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d’autore, purché si tratti di opera originale. Tuttavia qualora l’opera sia un bene culturale ossia avente più di cinquant’anni e di interesse culturale che si trovi in consegna nei musei o negli altri luoghi della cultura (art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 42/2004), la sopra richiamata disciplina va integrata con quanto stabilito dal D.Lgs. 42/2004, cit., art. 107 , 108, 109., in materia di ”Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali”.
Tali beni possono essere infatti riprodotti ai sensi e con i limiti previsti dagli articoli sopra richiamati (autorizzazione da parte dell’amministrazione consegnataria e pagamento di un canone, salvo che la riproduzione non sia chiesta per scopi personali o didattici e non commerciali).
La normativa richiamata è disponibile al sito www.librari.beniculturali.it, “Normativa e Circolari”.

Quindi, tranne per i siti archeologici dove sia previsto un espresso divieto di sorvolo, non viene tanto vietata la possibilità di fotografare da amatore il bene culturale, sempre possibile per un turista, ma la possibilità di effettuare fotografie professionali, che hanno sempre una presunta finalità commerciale.

Si dispone dunque non tanto il divieto assoluto di ripresa, ma la necessità di richiedere apposita autorizzazione e pagare il rispettivo canone (ove previsto), che per dispositivo di legge viene stabilito da ogni singolo ufficio territoriale e quindi varia da sito a sito. Questo perché è probabile che l'ente gestore, magari una società privata che ha in concessione il bene culturale, tragga vantaggio economico dalla gestione del sito/monumento (dal momento che investe del denaro), e avendo il diritto di farlo in maniera esclusiva la tua operazione professionale potrebbe porsi in conflitto con questo principio.

Questo principio per dettato legislativo si applica esclusivamente a quei beni che siano in concessione a Stato, a regioni e ad altri enti pubblici territoriali, mentre non riguardano quanto custodito da cittadini privati (e privi del bollino di pubblico interesse), salvo che per questi ultimi si entra nella sfera della privacy, dovendo in tal caso scattare una foto all'interno di proprietà altrui.

Chiunque voglia pertanto effettuare riprese di siti archeologici con SAPR, è soggetto a richiedere espressa autorizzazione dell'ufficio che ha in gestione il bene, per definizione la Soprintendenza, e al pagamento del rispettivo canone che la medesima stabilisce per quello specifico caso secondo il tariffario dalla medesima pubblicato.

Diverso è il caso di siti archeologici ritenuti di non rilevante interesse, quindi non soggetti a sfruttamento economico: si tratta spesso e volentieri di monumenti isolati, non recintati e non sfruttati economicamente, visibili lontano da percorsi carrabili, magari all'interno di boschi e aree naturali. Quando tale monumento non ricada in un'area parco o riserva naturale ove viga il divieto di sorvolo, o in altra area con divieto di sorvolo per altri motivi, la sua riproduzione è da considerarsi libera anche con SAPR.

Cercando nei siti internet di riferimento, molti uffici mettono a disposizione moduli appositi per l'effettuazione di riprese fotografiche. Nel caso degli Scavi Archeologici di Pompei, la Soprintendenza ha messo a disposizione anche un apposito modulo per riprese a mezzo SAPR.

Qualche esempio

Modulo richiesta autorizzazione riprese fotografiche della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria meridionale

Riproduzione e uso di immagini di beni culturali di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta

Modulistica per l’utilizzo di immagini - Parco Archeologico di Pompei

FAQ sul diritto d'autore del MiBAC DGBID (PDF)

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