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ENAC pubblica le bozze del Regolamento SAPR 3 ed. e le apre alla consultazione pubblica
In data 5 luglio 2019 l'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) è tornata sui suoi passi e conscia di non poter approvare il Regolamento Transitorio SAPR entro luglio, ne ha pubblicato le bozze aprendolo alla consultazione pubblica. Dati gli importanti cambiamenti, questo documento diventa la 3ª edizione del Regolamento mezzo aerei a pilotaggio remoto. Non è ancora certa la data della sua entrata in vigore, che dovrebbe essere entro settembre, ma già conosciamo la sua data di decadimento: 30 giugno 2020, perché dal 1° luglio 2020 le legislazioni nazionali dovranno accordarsi con il Regolamento EASA pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea a fine maggio 2019.
Sono almeno 4 i cambiamenti importanti rispetto al passato:
Tutti gli interessati sono invitati a inviare eventuali commenti alla Direzione Regolazione Navigabilità (navigabilita@enac.gov.it) entro il 5 agosto 2019.
Quanto stiamo per scrivere si riferisce unicamente al documento di bozza e non saremo responsabili di decisioni prese dagli operatori in merito a quanto diremo perché ENAC potrà modificare la bozza, anche in virtù dei commenti ricevuti, in fase di approvazione del nuovo Regolamento.
Il portale d-flight
Contestualmente alle bozze regolamentari, è stato attivato anche il portale d-flight: il portale assume valore legale, diventando riferimento cartografico (art. 7 comma 6c). Tutti gli operatori saranno obbligati a registrarsi sul portale, a registrare il drone e a generare il QR-code da applicare sul velivolo (art. 8 comma 1). Sono esentati soltanto i possessori di droni <250 grammi impiegati per attività ricreazionale e che possano essere definiti aeromodelli (non il DJI Tello per intenderci).
Missioni critiche e giubbetto di pilota
Per le missioni critiche, l'analisi del rischio dovrà basarsi sul documento SORA emesso dal JARUS (art. 10 comma 5).
Inoltre, soltanto quando si effettuano missioni in scenari critici il pilota di APR sarà obbligato a indossare il famoso gilet ad alta visibilità recante la scritta Pilota di APR che lo renda chiaramente riconoscibile (art. 8 comma 8).
Possono svolgere missioni critiche in ambito urbano solo APR con massa al decollo < 10 Kg (art. 10 comma 5), nuova limitazione introdotta con questa edizione del testo. In effetti gli scenari CRO standard erano previsti per APR fino a 10 Kg, finalmente anche la normativa si accorda a quanto la stessa ENAC aveva deciso tempo fa.
Nuove altezze di volo e missioni BVLOS
In accordo al futuro Regolamento EASA, le operazioni degli APR sono consentite a un'altezza non superiore a 120 m (400 ft) AGL (erano 150 m) se al di fuori degli spazi aerei controllati, mentre tutti gli altri limiti di altezza sono indicati nella Circolare ENAC ATM-09 in vigore al 1 luglio per le nuove ATZ (altezze diversificate a seconda della posizione e della distanza dalle coordinate ARP di ogni aeroporto) e per le CTR, dove il limite scende a 60 m (200 ft) AGL (erano 70 m).
Sarà finalmente possibile effettuare missioni BVLOS rispettando le seguenti prescrizioni:
Il comma 3 dell'art. 26 riporta che ENAC pubblicherà appositi scenari standard per le operazioni BVLOS, con le relative limitazioni. Qualora si fosse in possesso di un APR che non soddisfi i requisiti richiesti, bisognerà richiedere segregazione dello spazio aereo tramite ATM-09.
Arrivano i SAPR ricreativi
Come anticipato in apertura, in linea con il futuro Regolamento EASA, presto sparirà la differenziazione tra drone aeromodello e drone professionale: adesso tutti i droni saranno SAPR e potranno essere usati sia per missioni ricreative che per missioni non critiche, rientrando sotto la stessa classificazione.
Vantaggi: poiché ogni drone diventerà un APR, l'aeromodellista non sarà più confinato nei campi volo ma potrà volare anche al di fuori di essi (anche nelle CTR e persino nelle ATZ con la Circolare ATM-09) rispettando i limiti previsti per le missioni non critiche. In compenso i droni per operazioni non critiche non saranno più soggetti alla dichiarazione presso ENAC ma alla semplice registrazione sul portale d-flight
Svantaggi: ogni possessore di drone sarà adesso obbligato a registrare il drone sul portale d-flight, oltre a prendersi l'attestato di pilota secondo la nuova classificazione (chi era già in possesso dell'attestato basico probabilmente andrà incontro ad una conversione). Possedere e tenere aggiornata tutta la manualista di un drone APR. In quanto APR registrato per operazioni non critiche, il drone dovrà essere assicurato appunto come APR. Bisognerà investire qualche centinaio di euro per continuare a volare.
Cosa cambia per gli aeromodellisti
Ecco la nuova definizione di aeromodello:
Saranno droni esclusivamente aeromodelli tutti i droni non dotati di flight controller programmabile e GPS, elementi che combinati possono consentire il volo automatico. Tali droni, come quelli di fascia molto economica, gli autocostruiti rispettando tali limitazioni tipo i racer, etc., non sono soggetti all'assicurazione per APR, rimanendo consigliata l'assicurazione per volo hobbystico a costi decisamente inferiori. Si conferma che all'aria aperta è vietato il volo FPV.
I nuovi attestati di pilota APR
Cambiano radicalmente le modalità di acquisizione degli attestati di pilota di APR. Ora il pilota dovrà:
Per quanto richiesto per le operazioni in BVLOS ne abbiamo parlato nel paragrafo apposito.
Non è prevista la certificazione medica secondo gli standard della licenza LAPL per nessuno degli scenari sopra menzionati (fattispecie presente nell'attuale Regolamento), mentre rimane l'obbligo di compilazione della propria attività di volo su un logbook personale per chi è in possesso di un attestato.
Rimangono esentati dall'acquisizione di un attestato i piloti alla guida di un trecentino (art. 20 comma 1).
250 grammi e 300 grammi
Delusione per quanti si aspettavano l'introduzione dei nuovi limiti di peso previsti dal Regolamento EASA, ovvero 500 grammi per le missioni in ambito urbano senza area delle operazioni e area di buffer, secondo la relativa Open Category A1C1.
Rimane invariato il comma 5 dell'art. 12, quello relativo ai oramai ben famosi APR da 300 grammi di massa operativa al decollo. Permane l'obbligo di installare i paraeliche e dove necessario alleggerire il drone per farlo rientrare nel peso previsto (come fino ad oggi per il DJI Spark o il Parrot Anafi nelle sue varie declinazioni).
Come detto entrano nel Regolamento i droni con massa al decollo inferiore o uguale a 250 grammi: gli operatori/proprietari di tali mezzi adibiti ad attività ricreazionale saranno esentati dalla registrazione sul portale d-flight.
Leggi la bozza del Regolamento
Regolamento%20APR%20Ed%203 Bozza%20per%20consultazione
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