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Il Regolamento droni EASA è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

Regolamento droni EASA pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

Quando ENAC qualche settimana fa aveva annunciato la pubblicazione della nuova Circolare ATM09 che entrerà in vigore il 1 luglio 2019, non si sapeva che quella data forse non era casuale.

Ieri infatti la Commissione Europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019 relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio e i relativi atti delegati. Questa procedura dà inizio ai 20 giorni trascorsi i quali il Regolamento droni EASA diventerà legge in tutta l'Unione. A quel punto, gli Stati membri avranno 365 giorni per adeguarsi, perché trascorsi i quali tale Regolamento avrà validità legale in tutti gli Stati sostituendo i vari regolamenti nazionali. Sono previste sanzioni per quanti non recepiranno per tempo tale documento.

Bene, 20 giorni dall'11 giugno fa 1 luglio 2019, 365 giorni dopo fa 30 giugno 2020 (eh sì perché il 2020 è un anno bisestile), quindi dal 1 luglio 2020 sarà attivo il Regolamento droni EASA anche in Italia. Allora niente sembra casuale se come sembra il 1 luglio 2019 sarà il giorno dell'entrata in vigore delle nuove ATZ ma anche del nuovo Regolamento "transitorio" SAPR ENAC che dovrà adeguare le norme di volo a questa nuova circolare e avvicinare progressivamente l'attuale normativa italiana a quella futura europea.

Per quanto riguarda le norme, nulla di nuovo sotto il sole rispetto a quanto detto in precedenza, dal momento che questo atto ratifica una decisione già presa. Nel periodo transitorio di 2 anni fino al 30 giugno 2022 la categoria A1C1 sarà limitata a 500 grammi, chi pilota droni sotto i 250 grammi (A1C0) sarà esentato dal corso+test online ma dovrà comunque registrare il mezzo se dotato di sensore in grado di captare dati personali (microfono e/o telecamera, per la legge sulla privacy).

Di seguito potete leggere il testo in italiano del nuovo Regolamento droni EASA.

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Dal 1° luglio 2019 nuove modalità di volo in ATZ con la circolare ENAC ATM-09

droni atz enac atm09

Da pochi giorni ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) ha pubblicato la nuova Circolare ATM-09 del 24 maggio 2019 - Aeromobili a Pilotaggio remoto Criteri di utilizzo dello spazio aereo. Il documento promette di rivoluzionare l'utilizzo degli APR (presto solo droni) in Italia, nel bene o nel male. Emessa in data 24/05/2019, è stata resa pubblica il 27/05/2019. Le nuove disposizioni erano già state annunciate dall'Ente nell'incontro promosso a febbraio per spiegare l'avvicinamento al Regolamento Droni Europeo EASA che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea a giorni. L'intento è quello di

semplificare le procedure di richiesta da parte degli operatori e di ottimizzare il processo di valutazione e di rilascio del nulla osta da parte dell'ENAC o dell'Aeronautica Militare, a seconda dei casi. (Art. 1)

Ricordiamo subito che le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° luglio 2019, fino al 30 giugno tutte le operazioni sono soggette all'attuale Circolare ATM05A: il nostro consiglio è di sospendere qualsiasi attività in ATZ che non sia stata già attivata: oggi dovreste aspettare 45 giorni e pagare €94, mentre è possibile che possiate volare legalmente tra 32 giorni senza pagare un euro.

I primi 5 articoli sono di introduzione. Con il 6° articolo si inizia a fare sul serio: le Disposizioni Generali confermano che per ora si può operare soltanto in VLOS/EVLOS mentre le operazioni BVLOS necessiteranno di specifica autorizzazione. Al di fuori delle CTR (la cui competenza è riportata nell'allegato E.4 della Circolare) si potrà volare fino ad altezza massima di 120 m e distanza orizzontale di 500 metri (oggi sono 150V e 500H). All'interno delle CTR e delle ATZ si agisce come descritto nell'art. 7 che vedremo nello specifico poche righe più avanti. Nelle CTR dove il limite odierno è fissato a 70 m in verticale scenderà a 60V. Il peso massimo degli APR è fissato sempre a 25 kg. Da notare che si riduce il tempo per richiedere il NOTAM, oggi fissato a 45 giorni, dal 1 luglio fissato a 35 giorni: mentre si complicano le cose per le attività in area militare dove i giorni salgono a 60.

Da sottolineare anche l'art. 6.4 che, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte di ENAC, sembra chiudere parte dello spazio aereo fino a oggi "libero":

Le operazioni degli APR interagenti con zone proibite (P), pericolose (D) e regolamentate (R) pubblicate in AIP-Italia ENR 5, non sono consentite. Eventuali deroghe possono essere autorizzate da parte dell'ENAC secondo le disposizioni vigenti.

Questa dicitura sembrerebbe arrogare ad ENAC la competenza di tutte le aree P, D e R che invece fino a oggi erano controllare da Enti specifici: le aree R e P di Roma per esempio dalla Prefettura della Capitale. Nelle aree D non esisteva alcun divieto di volo specifico, se non il dover fare attenzione alla presenza di pericoli in area (le aree D si definiscono Dangerous perché al loro interno si svolgono in genere operazioni di addestramento di volo militare a bassa quota e tiro a fuoco). Riteniamo comunque che quanto pubblicato in AIP-Italia ENR 5 manterrà la sua validità, al netto di revisioni: ovvero, se l'area R e l'area D non sono attive (quindi "spente", vedasi per es. la LIR54 di Oristano) o magari la quota inferiore non è SFC o GND significa che lo spazio aereo è libero da vincoli.

ART. 7 OPERAZIONI NELLE VICINANZE DEGLI AEROPORTI

Il maggior cambiamento si avrà rispetto alle ATZ (Aerodrome Traffic Zone): fino al 30 giugno le ATZ saranno in genere identificate da un cerchio generalmente di 8 km di diametro (alcuni aeroporti lo avevano più piccolo o avevano forme di ATZ non circolari, ma ragioniamo per standard) dal centro dell'ARP, area all'interno della quale non era permessa alcuna operazione specializzata: volare a 7980 metri oppure a 980 metri imponeva le stesse pratiche autorizzative, nonostante fosse ben evidente che nel primo caso il possibile impatto sul traffico aereo fosse estremamente ridotto.

Dal 1° luglio le ATZ saranno invece identificate da aree rettangolari (ricordiamo che la pista di un aeroporto è rettangolare) di dimensioni variabili a seconda del tipo di aeroporto e della distanza dalla pista. I nuovi rettangoli assumeranno i colori rosso (no fly zone vera), arancione e giallo che identificano differenti permessi di volo. Le aree rettangolari avranno questa tipologia di limiti:

  • AEROPORTI CON PROCEDURE STRUMENTALI DI VOLO
  • ZONA ROSSA
    NON sono consentite attività con gli APR fino a 6 km dall'ARP (o coordinate soglia pista, come indicato al precedente paragrafo 7.2) longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista e fino a 2,5 km lateralmente dalla pista (AREA ROSSA).
  • ZONA ARANCIONE

    oltre 6 km e fino a 10 km dall'ARP longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista, e oltre 2,5 km e fino a 4 km lateralmente dalla pista (AREA ARANCIONE), le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 25 m (85 ft) AGL;

  • ZONA GIALLA

    oltre 10 km e fino a 15 km dall'ARP longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista, e oltre 4 km e fino a 8 km lateralmente dalla pista, e comunque entro i limiti laterali del CTR, laddove istituito, (AREA GIALLA), le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 45 m (150 ft) AGL;

  • oltre 15 km dall'ARP longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista e oltre 8 km lateralmente dalla pista, le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 60 m (200 ft) AGL se all'interno dell'ATZ o del CTR, a seconda dei casi, oppure 120 m (400 ft) AGL se al di fuori degli spazi aerei controllati.
  • AEROPORTI SENZA PROCEDURE STRUMENTALI DI VOLO
  • ZONA ROSSA
    NON sono consentite attività con gli APR fino ad una distanza di 3 km dall'ARP o coordinate geografiche pubblicate, longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista e fino a 1 km lateralmente dalla pista (AREA ROSSA). All'interno di tale area le operazioni sono soggette al nulla osta della DA competente, in accordo alle previsioni di cui ai successivi capitoli 9 e 10;
  • ZONA ARANCIONE

    oltre 3 km e fino a 6 km dall'ARP longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista, e oltre 1 km e fino a 2,5 km lateralmente dalla pista (AREA ARANCIONE), le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 25 m (85 ft) AGL;

  • ZONA GIALLA

    oltre 6 km e fino a 10 km dall'ARP longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista, e oltre 2,5 km e fino a 4 km lateralmente dalla pista, e comunque entro i limiti laterali del CTR, laddove istituito, (AREA GIALLA), le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 45 m (150 ft) AGL;

  • oltre 10 km dall'ARP o coordinate geografiche pubblicate, longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista, e oltre 4 km lateralmente dalla pista le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 60 m (200 ft) AGL se all'interno dell'ATZ o del CTR, a seconda dei casi, oppure 120 m (400 ft) AGL se al di fuori degli spazi aerei controllati.
  • ELIPORTI SENZA PROCEDURE STRUMENTALI DI VOLO
  • ZONA ROSSA
    NON sono consentite attività con gli APR entro un raggio di 1,5 km dall'HRP o coordinate geografiche pubblicate (AREA ROSSA). All'interno di tale area le operazioni sono soggette al nulla osta della DA competente, in accordo alle previsioni di cui ai successivi capitoli 9 e 10;
  • ZONA ARANCIONE

    oltre 1,5 km di raggio e fino a 2,5 km di raggio dall'HRP o coordinate geografiche pubblicate (AREA ARANCIONE), le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 25 m (85 ft) AGL;

  • ZONA GIALLA

    oltre 2,5 km di raggio e fino a 3,5 km di raggio dall'HRP o coordinate geografiche pubblicate e comunque entro i limiti laterali del CTR, laddove istituito, (AREA GIALLA), le operazioni sono consentite fino ad un 'altezza massima di 45 m (150 ft) AGL;

  • oltre 3,5 km dall'HRP o coordinate geografiche pubblicate, le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 60 m (200 ft) AGL se all'interno dell'ATZ o del CTR, a seconda dei casi, oppure 120 m (400 ft) AGL se al di fuori degli spazi aerei controllati.
  • AEROPORTI MILITARI
  • ZONA ROSSA
    NON sono consentite attività con gli APR entro un raggio di 6 km dall'ARP o coordinate geografiche di riferimento, e comunque entro i limiti laterali dell'ATZ (AREA ROSSA). All'interno di tale area le operazioni sono soggette al nulla osta dell'Aeronautica Militare, in accordo alle previsioni di cui ai successivi capitoli 9 e 10;
  • ZONA ARANCIONE
    oltre 6 km di raggio e fino a 10 km di raggio dall'ARP (AREA ARANCIONE) e comunque entro i limiti laterali deIl'ATZ, le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 25 m (85 ft) AGL;
  • ZONA GIALLA
    oltre 10 km di raggio e fino a 15 km dall'ARP longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista, e fino a 8 km lateralmente dalla pista, oppure oltre i limiti laterali dell'ATZ (AREA GIALLA) e comunque entro i limiti laterali del CTR, laddove istituito, le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 45 m (150 ft) AGL;
  • oltre 15 km dall'ARP longitudinalmente in entrambe le direzioni di pista e oltre 8 km lateralmente dalla pista ovvero oltre 10 km di raggio daIl'ARP, come applicabile, le operazioni sono consentite fino ad un'altezza massima di 60 m (200 ft) AGL se all'interno del CTR, oppure 120 m (400 ft) AGL se al di fuori degli spazi aerei controllati.

Prendiamo il caso dell'aeroporto di Fiumicino: è un'infrastruttura civile nella quale sono istituite procedure strumentali di volo (IFR): longitudinalmente alla pista, per intenderci sotto le traiettorie di decollo e atterraggio, non sono consentite attività degli APR fino a 6 km dall'ARP in entrambe le direzioni; lateralmente alla pista, l'area vietata però si riduce a 2,5 km. Oltre queste distanze si è pre-autorizzati a volare a patto di rispettare l'altezza massima di 25 metri dal suolo. Oltre 10 km longitudinali e oltre 4 km laterali si è pre-autorizzati a volare a patto di rispettare l'altezza massima di 45 metri dal suolo.

Fino a ora, se volessi volare a 3 km lateralmente all'ARP avrei dovuto ottenere una specifica autorizzazione all'ENAC, basata sul parere dell'ATS di competenza da richiedere con 45 giorni di anticipo, e pagare €94 secondo le procedure di richiesta NOTAM riformate soltanto lo scorso 25 gennaio 2019 e che abbiamo descritto in un precedente articolo la cui validità è oramai agli sgoccioli. Dal 1 luglio si potrà operare in quello stesso punto senza pagare nulla, senza chiedere nulla, senza aspettare un minuto in più, semplicemente rispettando le prescrizioni previste dall'ATM09.

ART. 8 OPERAZIONI SUL SEDIME AEROPORTUALE

L'art. 8 disciplina il volo degli APR di fatto all'interno dell'area degli aeroporti. Le operazioni con APR potranno essere autorizzate soltanto se connesse a specifiche esigenze dell'attività aeroportuale: ispezioni del tetto della vicina di casa non potranno essere condotte in alcun caso con droni se per qualche motivo la sua area ricade all'interno di quella dell'aeroporto. Le operazioni dovranno essere condotte in costante contatto radio bilaterale con l'ATS responsabile oppure secondo le specifiche disposizioni previste dall'aeroporto civile o militare. Potranno svolgere le operazioni soltanto operatori e piloti dotati dei requisiti specifici previsti da ENAC per tali attività.

ART. 9 OPERAZIONI ALL'INTERNO DI SPAZI AEREI SEGREGATI

Quando si vola in deroga alle prescrizioni contenute nei precedenti articoli, si dovrà richiedere di istituire una riserva di spazio aereo, il nuovo NOTAM secondo l'ATM09. Il nulla osta può essere rilasciato soltanto da ENAC o dall'Aeronautica Militare e il seguente articolo 10 spiega come:

ART. 10 PROCEDURA DI RISERVA DELLO SPAZIO AEREO

Per attività di ricerca e sviluppo: modello ATM09 allegato C presentato 35 giorni prima delle attività a ENAC Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo (protocollo@pec.enac.gov.it), con allegata la documentazione dell'operatore APR e la fattura del pagamento dovuto all'ENAC all'indirizzo servizionline.enac.gov.it.

Per le attività in aeroporti civili e spazi aerei di competenza ENAV o altro fornitore SNA certificato: presentare il modello ATM09 allegato C almeno 35 giorni prima delle attività per ottenere il parere ATS a ENAV SpA (protocollogenerale@pec.enav.it); oppure l'allegato D per il Fornitore dei SNA certificato. In più per conoscenza a ENAC - Direzione Aeroportuale competente (protocollo@pec.enac.gov.it) (Allegato "8"), con allegata la documentazione dell'operatore APR e la fattura del pagamento dovuto all'ENAC all'indirizzo servizionline.enac.gov.it.

Per le attività in aeroporti militari e spazi aerei di competenza Aeronautica Militare: presentare il modello ATM09 allegato C almeno 60 giorni prima delle attività a Comando Operazioni Aeree (COA)(aerosquadra.coa@postacert.difesa.it); per conoscenza a Reparto Servizio Coordinamento e Controllo Aeronautica Militare (RSCCAM) - ACU (sccamciampino.acu@aeronautica.difesa.it), e a ENAC Direzione Aeroportuale competente (protocollo@pec.enac.gov.it) (Allegato "8"), con allegata la documentazione dell'operatore APR.

Per le attività in aeroporti civili senza fornitore SNA: presentare il modello ATM 09 allegato C almeno 35 giorni prima delle attività a ENAC Direzione Aeroportuale competente (protocollo@pec.enac.qov.it) (Allegato "8"), con allegata la documentazione dell'operatore APR dei requisiti e la fattura del pagamento dovuto all'ENAC all'indirizzo servizionline.enac.gov.it.

Nuovi limiti ATZ per un aeroporto con procedure strumentali di volo: in rosso la NO FLY ZONE. Le distanze riportate sono da intendersi per lato, quindi vanno raddoppiate per ottenere la dimensione reale dell'area.

Nuove ATZ aeroporti droni
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DJI Summer Sale: sconti fino al 20% entro il 2 Giugno

La Primavera, se mai è arrivata, è al suo culmine e in vista della stagione estiva DJI lancia la sua promozione per l'acquisto di materiale da ripresa che colorerà le vostre vacanze. Dopo la presentazione della DJI Osmo Action avvenuta il 15 Maggio, eccoci alla DJI Summer Sale 2019 che coinvolge gli acquisti dei seguenti prodotti effettuati e attivati tra il 18 maggio e il 2 giugno 2019.

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La versione standard kit propone in più il Focus Wheel e una serie di cavi e grip in metallo per potenziare le vostre possibilità di ripresa video.

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Ricordiamo che il volo in FPV in aree aperte è attualmente vietato dal vigente Regolamento ENAC: l'uso di questo dispositivo è pertanto riservato a persone accompagnatrici diverse dal pilota del drone.

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La serie Osmo Mobile di DJI trasforma il vostro smartphone in una videocamera stabilizzata su 3 assi per riprese video fluide in posizione sia orizzontale che verticale. Grazie alla funzione ActiveTrack il dispositivo seguirà i soggetti in movimento in modo automatico, mantenendo grande stabilità nella registrazione. Sarete in grado di replicare l'effetto Vertigo o Dolly Zoom, creare panorami ad alta definizione, garantire ore di live streaming grazie alla potente batteria da 15 ore di funzionamento in grado di ricaricare lo smartphone.

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Guida alla richiesta di NOTAM per operazioni con APR (ATM05)

Guida alla richiesta di NOTAM per operazioni con APR

!!! AVVISO !!!

Con la pubblicazione della Circolare ATM09 che entrerà in vigore il 1 luglio 2019, il contenuto di questo articolo per i SAPR è da considerarsi archiviato. L'ATM05 permarrà per tutte le altre attività diverse dalle operazioni con APR.

In data 23 gennaio 2019 l'ENAC ha rilasciato una nota con la quale ha modificato la procedura per richiedere un'autorizzazione a effettuare operazioni con Aeromobili a Pilotaggio Remoto all’interno delle zone di traffico aeroportuale (ATZ) e sotto i coni di decollo e atterraggio nelle zone di controllo (CTR), di cui al Regolamento ENAC “Mezzi Aerei a Pilotaggio remoto”. Tale richiesta dovrà ora essere portata avanti mediante presentazione del Notiziario speciale Allegato A alla Circolare ENAC ATM-05A Eventi e attività speciali interessanti il traffico aereo completo di ogni dato richiesto.

Prima di questa data, la procedura per richiedere tale autorizzazione era scrivere alla Direzione Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti dell’ENAC mediante una PEC a protocollo at pec.enac.gov.it dopo aver pagato i relativi diritti di segreteria (€94) e attendere l'esito della procedura: l'ufficio ENAC avrebbe contattato la Direzione Aeroportuale competente e restituito l'esito all'operatore. Qualora l'esito fosse stato negativo, bisognava modificare la richiesta e ricominciare la procedura. Sono stati segnalati casi nei quali l'autorizzazione al volo è arrivata dopo oltre 6 mesi dall'inoltro della pratica.

Il trasferimento delle competenze ha cambiato la procedura, che ora andiamo a illustrare, con la speranza che ciò velocizzi l'ottenimento dell'autorizzazione.

Questa richiesta di autorizzazione è chiamata richiesta di NOTAM: la NOtice To Air Men è un avviso pubblico a tutti i naviganti (dell'aria) su notizie inerenti il volo, nel caso di un APR della presenza di un possibile ostacolo o elemento disturbante al quale il pilota dell'aereo deve prestare attenzione per prevenire possibili incidenti o inconvenienti. Tuttavia è la Direzione Aeroportuale (D.A.) a determinare la necessità dell’emissione di un NOTAM: quindi l'operatore APR può essere autorizzato ad operare senza che questo comporti l'emissione di un NOTAM.

La procedura: determinare il luogo delle operazioni

Quando è necessario richiedere un'autorizzazione al volo? Quando il luogo delle operazioni ha coordinate geografiche che ricadono all'interno di un'ATZ, di alcune aree Proibite, Regolamentate, o segregate, nelle CTR oltre i limiti imposti dal Regolamento (v200-H70) e sotto le traiettorie di decollo e atterraggio. Per sapere se il luogo di sorvolo è soggetto a restrizioni è a disposizione la cartografia aeronautica, acquistabile attraverso i servizi forniti da ENAV, oppure sfruttando il servizio che la stessa ENAV fornisce attraverso il portale d-flight: attenzione, solo la carta stampata ha valore ufficiale, qualsiasi mappa online, anche se gestita da un'Autorità statale come ENAV, può essere soggetta a errore che però non giustifica l'operatore SAPR e/o il pilota. Nel caso di un'area ATZ, ovvero una zona di traffico aeroportuale, ecco il messaggio che avvisa del divieto di volo:

Le operazioni dei SAPR non possono essere condotte all’interno dell’ATZ di un aeroporto e nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo ed atterraggio. All'interno di ATZ, operazioni specializzate critiche e non critiche possono essere condotte solo previa autorizzazione da parte di ENAC.

Nel caso di un'area CTR, ovvero una zona di controllo, il Regolamento SAPR (ora all'Ed. 2 Em. 4 di luglio 2018) all'art. 24 comma 4b dispone il divieto di effettuare operazioni con SAPR all'interno di tali aree fatto salvo che, comma 5:

Le operazioni dei SAPR all’interno dei CTR sono consentite esclusivamente ai sistemi con mezzi aerei di massa operativa al decollo minore di 25 kg, fino ad un’altezza massima di 70 m AGL e fino ad una distanza massima sul piano orizzontale di 200 m. Nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo e atterraggio oltre i limiti dell’ATZ e fino a 15 km dall’aeroporto, il limite di altezza è fissato a 30 m AGL.

Il successivo comma 6 determina inoltre che qualora le operazioni non soddisfino tali requisiti, esse sono soggette ad autorizzazione secondo le procedure pubblicate da ENAC, ovvero dal 25 gennaio con l'allegato A della circolare ATM05A nel modo che stiamo illustrando.

Bene, abbiamo determinato che la nostra operazione ricade all'interno di un'area ATZ, come procediamo?

Guida alla richiesta di NOTAM per operazioni con APR

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Compilare l'allegato A dell'ATM05A

In quanto soggetti alla richiesta di autorizzazione, dovremo compilare l'allegato A della circolare ATM05A che come scritto riguarda Eventi e attività speciali interessanti il traffico aereo.

Il modulo è relativamente semplice da compilare: bisogna inserire il tipo di APR che s'intende utilizzare, il luogo delle operazioni con le coordinate geografiche espresse nel sistema WGS84, l'area delle operazioni individuata con la stessa modalità (se l'area delle operazioni è circolare, sarà sufficiente indicare il centro e il raggio, se è poligonale bisognerà indicare le coordinate degli spigoli che determinano il poligono), l'altezza di volo, fissata a 30 metri che scende a 15 metri se il volo sarà effettuato sotto le traiettorie di decollo e atterraggio, oppure all'altezza massima di un'ostacolo già presente, e andranno indicate le date delle operazioni. Un NOTAM può essere richiesto per istituire una zona soggetta a restrizione con validità fino a 90 giorni, rinnovabili per altri 30.

La nostra azienda fornisce aiuto agli operatori che avessero bisogno di compilare l'allegato A senza errori, e assistenza nella procedura di richiesta. Per qualsiasi esigenza contattaci.

In merito alle tempistiche di presentazione della domanda, l'articolo 4.3 della circolare ATM05A recita:

L’organizzatore, compilato il “Notiziario Speciale”e acquisite le necessarie valutazioni tecniche e le eventuali prescrizioni o restrizioni da parte degli enti ATS presenta tale documento, come richiesta di emissione NOTAM, alla D.A. competente (vedi AllegatoB), almeno 45 (quarantacinque) giorni calendariali prima della data dell’evento o di inizio dell’attività.

Vi sono casi nei quali l'autorizzazione è stata ottenuta pur non avendo rispettato i tempi previsti: in tal caso, è facoltà della D.A. rilasciare l'autorizzazione valutato che l'operazione non confligge con il traffico aereo civile, dopo contatto diretto con l'operatore SAPR. Noi consigliamo, per maggiore tranquillità, di iniziare la procedura almeno 2 mesi prima la data delle operazioni. Inoltre, qualora le riprese non vengano effettuate ad un evento che ha un data e un orario precisi, si consiglia di richiedere più giorni di segregazione dello spazio aereo, questo per 2 semplici motivi: non è possibile prevedere la situazione meteorologica con 2 mesi di anticipo e/o il lavoro potrebbe rivelarsi più lungo e complesso del previsto.

Una volta compilato il notiziario speciale bisogna spedirlo all'Ente ATS di competenza dell'aeroporto che gestisce l'ATZ, nell'esempio della figura soprastante l'aeroporto di Ciampino, affinché rilasci il parere di competenza sull'operazione richiesta, con eventuali condizioni o prescrizioni da rispettare. Ecco una lista di indirizzi email ai quali inoltrare l'allegato A per dare inizio alla procedura di richiesta NOTAM.

Di seguito un fac-simile con le indicazioni di come si deve compilare un ATM05A.

Spedirlo all'Ente ATS per il rilascio del parere di competenza

L'indirizzo email dell'Ente ATS a cui inviare la richiesta si può facilmente recuperare dalle pubblicazioni AIP che vengono messe a disposizione dai servizi online del portale di ENAV, liberamente accessibile a tutti previa registrazione. I documenti ricadono sotto l'acronimo AD che sta per AeroDromes, in particolare nella sezione AD2 cliccando sul documento che ricade nella colonna ICAO Code.

NOTAM per APR in ATZ

Inviare il Notiziario Speciale a ENAC

Dopo un tot periodo di tempo che non è possibile predeterminare (vi sono Enti che hanno risposto in 15 giorni, altri Enti che hanno risposto in 40 giorni), riceverete il parere ATS con relativo nulla osta al volo, eventuali condizioni e prescrizioni da rispettare durante l'operazione (tipo mantenere il contatto diretto con l'aeroporto, volare al di sotto dello skyline prodotto da alberi ed edifici circostanti), o ricevere il diniego all'operazione perché le modalità operative confliggono con il traffico aereo civile previsto per quelle date. In quest'ultimo caso bisognerà modificare le modalità di volo e le date dell'operazione per ottenere il nulla osta.

Con questo documento in mano possiamo scrivere a ENAC, inviando una PEC a protocollo AT pec.enac.gov.it contenente:

  • Il Notiziario Speciale compilato così come precedentemente inviato all'Ente ATS
  • Il parere dell'Ente ATS (può essere un timbro sul Notiziario o un documento a parte)
  • La fattura che attesti il pagamento dei Diritti per richiesta emissione NOTAM, art. N57-4 del valore di €94

I diritti possono essere pagati attraverso i servizi online forniti da ENAC.

Attenzione, aver ottenuto un parere ATS positivo, non autorizza l'operatore a volare in ATZ. Il parere infatti non è un'autorizzazione, documento che può rilasciare soltanto ENAC.

Poiché con questa procedura il compito di ottenere il parere dell'Ente ATS è in capo all'operatore SAPR, l'ufficio ENAC si limita a controfirmare il Notiziario e rilasciare dunque autorizzazione ad effettuare l'operazione, anche nel giro di 24H.

Con questo documento in mano, fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni di Enti preposti al controllo di quell'area (Parchi naturali, siti archeologici, etc.), l'operatore è legalmente autorizzato a volare all'interno dell'ATZ nel rispetto delle leggi e dei Regolamenti, che servono a garantire la sicurezza di chiunque utilizzi lo spazio aereo.

Riepilogo

Riassumiamo in breve la procedura descritta:

  1. verifico se l'area delle operazioni ricade in ATZ o se devo volare secondo specifiche che non rientrano in quanto previsto dal Regolamento SAPR
  2. compilo l'allegato A "Notiziario Speciale" della circolare ATM05A inserendo in modo completo ed esaustivo tutti i dati richiesti
  3. inoltro il notiziario all'Ente ATS che ha competenza sull'aeroporto che controlla l'ATZ, possibilmente almeno 45 giorni prima la data dell'attività, al fine di riceverne il parere positivo con eventuali condizioni e prescrizioni
  4. ottenuto il nulla osta, pago i diritti di emissione NOTAM N57-4 a ENAC (€94)
  5. invio notiziario speciale, insieme al parere ATS e alla fattura che attesta il versamento effettuato a protocollo at pec.enac.gov.it
  6. attendo che ENAC mi risponda con l'autorizzazione ad effettuare l'attività
  7. carico le batterie e vado a svolgere l'operazione con SAPR

Seguendo questa procedura nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare ATM05A e dal Regolamento SAPR vigente, abbiamo già ottenuto diversi nulla osta con relative autorizzazioni per effettuare attività con SAPR all'interno di ATZ. Quindi siamo abbastanza certi della correttezza di tale procedura che vogliamo condividere per migliorare la cultura della legalità, del rispetto delle regole e dell'utilizzo sano dello spazio aereo, senza che questo pregiudichi il lavoro.

Volare illegalmente per paura che la burocrazia possa farci perdere un lavoro, generando così un guadagno illecito, mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini e non solo (se dovete effettuare un'operazione di tipo CRO che necessita di un'area delle operazioni non accessibile a persone estranee, dovete magari far chiudere una strada o una piazza, attività di competenza della Polizia Locale che vi richiederà l'autorizzazione ENAC a operare) e ha come unico effetto la percezione negativa nell'uso dei droni da parte di imprese e consumatori, che sono il motore economico di questo settore.

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DJI Phantom 4 Pro fuori produzione (per ora)

DJI Phantom 4 Pro out of stock

Da qualche giorno campeggia sulla pagina ufficiale del DJI Phantom 4 Pro V2.0 l'avviso che vedete in copertina e che recita:

Phantom 4 Pro non è più in produzione.

invitando l'utente a consultare l'ultimo arrivato del colosso cinese, il Mavic 2 nelle sue varie declinazioni. Rilasciando un'intervista a The Verge, Adam Lisberg direttore delle comunicazioni DJI ha voluto smentire un'uscita di Romeo Durscher, amministratore di Public Safety Integration dell'azienda cinese. Quest'ultimo aveva affermato che oramai la linea Phantom era giunta al termine del suo sviluppo e sarebbe quindi stata abbandonata, di fatto puntando tutto sulla serie Mavic.

Due to a shortage of parts from a supplier, DJI is unable to manufacture more Phantom 4 Pro V2.0 drones until further notice. (A causa della mancanza di parti da un fornitore, DJI non è in grado di produrre più droni Phantom 4 Pro V2.0 fino a nuovo avviso.)

C'è da dire che già a novembre del 2018 lo stesso Lisberg aveva rilasciato medesima risposta a chi gli chiedeva della penuria di Phantom 4 Pro V2.0. A chi cercava di carpire informazioni sul Phantom 5, i cui rumors ci perseguitano da un paio d'anni, Lisberg ha risposto così:

As for the Phantom 5 rumors, we’ve never said we considered making a Phantom 5 in the first place, so there’s nothing to cancel (Per quanto riguarda le voci di Phantom 5, non abbiamo mai detto di prendere in considerazione la creazione di un Phantom 5 in primo luogo, quindi non c'è nulla da cancellare)

La verità è che dopo 5 mesi, la spiegazione che i fornitori non riescano a produrre le componenti per i Phantom 4 Pro V.20 (ma ci riescano benissimo per i Phantom 4 RTK) sa tanto di scusa, poco credibile. Potrebbe esserci dietro una strategia di marketing che punta a massimizzare le vendite del Mavic 2 Pro, un concorrente diretto del Phantom 4 Pro sia in termini di qualità che di prezzo?

Mavic 2 Pro: perché acquistarlo e dove comprarlo

Phantom 4 Pro vs Mavic 2 Pro: otturatore meccanico vs otturatore elettronico

Il Mavic 2 Pro monta un sensore da 1" con ottica Hasselblad, storico e prestigioso marchio fotografico svedese che da un paio d'anni è sotto il controllo DJI, azionista di maggioranza. Tuttavia il Phantom 4 Pro vanta un otturatore meccanico e una sensibilità ISO che può arrivare per il video fino a 6400 in manuale e per le foto fino a 12800, mentre il Mavic 2 Pro si ferma a 3200 in entrambi i casi e ha il solo otturatore elettronico. Nel campo dello scatto a raffica, il PH4P raggiunge i 14 fotogrammi, mentre il M2P si ferma a 7.

In termini prettamente fotografici, la presenza del solo otturatore elettronico è un passo indietro: se quest'ultimo ha certamente più vantaggi dell'otturatore meccanico (niente parti in movimento, che vuol dire consunzione, manutenzione, consumo batteria, silenziosità, zero micromosso con tempi lenti, etc.), nella declinazione "rolling shutter" (il global shutter non viene preso in considerazione per via dei suoi costi non accessibili al mercato consumer) presenta il tipico svantaggio di questa tipologia di otturatori, ovvero la presenza di artefatti sulle immagini dovute al sistema di scansione dell'alto in basso (il sensore viene quindi esposto alla luce in istanti diversi) in fase di acquisizione delle medesime. Tali artefatti sono soprattutto visibili in termini di distorsione di un soggetto in movimento ripreso con tempi di posa molto veloci. L'otturatore meccanico (costituito da due superfici meccaniche disposte parallelamente al piano focale: tali superfici sono dette tendine e sono composte da lamelle) quando lavora in modalità "sincro-X" non presenta questi artefatti, perché la seconda tendina si chiude quando la prima è completamente aperta: il sincro-X si attesta intorno a 1/250 di secondo. In tal modo è paragonabile al global shutter elettronico a costi 10 volte inferiori. Con tempi più veloci la seconda tendina si chiude quando la prima non è ancora completamente aperta e questo espone il sensore alla luce in istanti leggermente diversi, più o meno come il sistema rolling shutter (il cui tempo sincro-X è mediamente 1/60 di secondo): tuttavia gli artefatti prodotti dall'otturatore meccanico pur presenti sono praticamente invisibili, cosa che ne fa una tecnologia per ora decisamente superiore.

Se da una parte la strategia di marketing di DJI può essere comprensibile, dall'altra Lisberg non smentisce completamente Durscher: asserendo che per ora DJI non ha preso in considerazione lo sviluppo di un Phantom 5, di fatto ha detto che la linea Phantom se non è stata abbandonata è comunque ferma. Tutto in attesa di quello che avverrà con l'entrata in vigore del Regolamento transitorio EASA previsto nell'estate 2020? Difficile dirlo oggi.

Nel frattempo consigliamo ai numerosi possessori del Phantom 4 Pro di acquistare le parti di ricambio minimamente necessarie (in primis i motori) per non rischiare di rimanere a terra in futuro. Dal punto di vista ENAC sia il Phantom 4 Pro sia il Mavic 2 Pro operano nella stessa classe e categoria, ovvero CRO nello scenario standard 1, mentre nel futuro mondo EASA potranno continuare a volare nelle Specific fino al 2022, quando saranno obbligatori i droni marchiati CE.

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