Archeologia

Borghi abbandonati: Fianello (RI)

Fianello Sabino è una frazione del comune di Montebuono. Il paese è ricco di testimonianze del passato, ma nel presente è un paese fantasma: di origine medievale, frutto del periodo dell’incastellamento che iniziò intorno all’anno 1000, dopo oltre un secolo di incursioni militari in Sabina dovute prima ai Saraceni e poi agli Ungari. Che nel 1036, sullo sperone roccioso che ospita Fianello, fossero presenti almeno un castello e una chiesa, lo testimonia un documento conservato nell’abbazia di Farfa che ricorda il passaggio di proprietà del castello appunto ai frati.

Il territorio fu frequentato già dai Romani, che vi si insediarono con la classica villa, databile al periodo dei Flavi (I sec. d.C.), nei pressi della Chiesa di Santa Maria Assunta, i cui resti murari sono ancora visibili lungo la stradina d’accesso al cimitero e dentro la chiesa. L’acquedotto che riforniva la villa, un tratto del cui speco è stato rinvenuto a 500 metri dal cimitero, alimenta ancora oggi un antico lavatoio.

I Longobardi controllarono il territorio dalla fine del VI sec. e a questo periodo risale la costruzione della torre pentagonale con volta a vela ancora intatta, rarissimo esempio di questo tipo di architettura. Il palazzo, che affaccia sulla piazza principale, è databile tra XI e XII secolo: il portale risale al periodo di ampliamento del Palazzo, in epoca rinascimentale, quando Fianello era possedimento degli Orsini, ai quali si deve anche la costruzione dell’antistante Chiesa di San Giovanni Battista che ha inglobato la torre pentagonale.

Tra i punti d’interesse del borgo abbandonato di Fianello c’è sicuramente il forno monumentale, oggetto di recupero in anni recenti, risalente alla fine del XV sec. quando veniva utilizzato dalla Fondazione dell’Ospedale per cuocere il pane da distribuire al popolo il Sabato Santo. Visitabili sono anche i sotterranei, che celano percorsi e grotte medievali utilizzati dagli abitanti come vie di fuga. Ma questi antichi scavi hanno riportato alla luce i resti delle creature marine che qui vivevano nel Pliocene (5,3-2,5 milioni di anni fa) quando il territorio era sommerso dall’acqua. All’ingresso del paese suggestiva è la porta meridionale in marmo rosso di Cottanello (marmo proveniente dalle cave del Monte Lacerone, nell’omonima località sabina).

Durante il periodo estivo si può passeggiare per Fianello e si possono sentire alcune voci provenienti da alcune case restaurate in anni recenti. Il borgo è per lo più in stato decadente: il terremoto del 2016 ha purtroppo determinato crolli e alcune case e luoghi sono inagibili o puntellati. Fianello è un paese fermo a 50 anni fa, quando in Italia iniziò il progressivo spopolamento dei centri medievali contadini e agricoli in favore degli agglomerati urbani. L’associazionismo locale (Associazione Fianello, Associazione ANUU della Bassa Sabina, Associazione Esperienza Globale) è l’ultima risorsa per salvare questo borgo dall’abbandono definitivo.

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Borghi abbandonati: Cortignale (FR)

Il borgo abbandonato di Cortignale

Oggi visitiamo Cortignale, un paese fantasma nel Lazio situato lungo le pendici delle colline che dominano S. Onofrio (frazione di Alvito) a est e Macchialunga a sud. Si raggiunge a piedi (rigorose scarpe e attrezzatura da trekking) con un percorso mediamente impegnativo, su strada sterrata che parte dai citati paesi: si presenta ampiamente diroccato, con la maggior parte delle abitazioni manchevoli di tetto, e con la vegetazione oramai dominante che in qualche caso sembra aver ripreso pieno possesso dell'area. Chi volesse fare una passeggiata nel verde può seguire il percorso segnalato A05, che si sviluppa ad anello nel Parco Equituristico Val Comino. Il percorso tocca anche Fossa Maiura, famosa dolina carsica della zona, e un altro paese fantasma dal nome di La Cappudine, di cui si parlerà in un prossimo video.

Scarse sono le notizie storiche su questo borgo interamente costruito in pietra, di origine presumibilmente medievale: incerta è l'etimologia del nome, presente come toponimo nella cartografia IGM. Secondo alcuni potrebbe derivare da curtis reale, ma in questo caso l'origine del nome non potrebbe discendere dal senso di residenza estiva dei Gallio signori del Ducato di Alvito: i Gallio, nobile famiglia comasca originaria di Cernobbio, fu attiva nell'area dai primordi dagli ultimi anni del '500 per circa 200 anni, a cominciare da Francesco Gallio che la amministrava da Como dal 1614 dopo che il suo avo Tommaso Gallio, già segretario di Stato di Papa Gregorio XIII, la acquistò da Matteo di Capua principe di Conca nel 1595. La spiegazione che ivi si trovava la residenza estiva dei nobili non regge all'analisi delle architetture, chiaramente popolari e di stampo contadino, decisamente somiglianti all'architettura delle pagliare dell'Appennino, "residenza" estiva dove i contadini conducevano gli animali per il periodo di falciatura e conservazione della paglia per l'inverno. Né spiega la frescura dell'altitudine, perché Cortignale si trova poche decine di metri più alto del Castello di Alvito e del Palazzo Ducale o Palazzo Gallio, fatto costruire dai nuovi signori all'inizio del XVII secolo. Curtis reale, se è davvero questa l'origine etimologica del nome, potrebbe riferisci a un qualche diritto di corte esistente nel luogo quando fu costituito l'abitato.

Cortignale

Notevole è l'architettura di un casa che appare di maggior pregio, ancora ben conservata e persino parzialmente restaurata in anni non lontani, sicuramente la maggiore attrazione del luogo. Si può chiaramente osservare il piano "nobile" della casa dove vivevano le famiglie, e gli antichi magazzini per la fienagione trasformati in stalle. Ancora presente un camino con accanto un forno a legna. Le altre case sono per lo più inaccessibili o comunque risulta molto pericoloso addentrarvisi dentro, dal momento che si deve dubitare della piena stabilità delle coperture, oggetto di mancata manutenzione da decenni. Sulle notizie che vogliono il paese abbandonato da secoli o ancora abitato alla metà del XX secolo è arduo stabilire: a giudicare dallo stato di conservazione rispetto ad altri borghi abbandonati, difficilmente il villaggio sembra sopravvissuto alla fine dell'800, se non eventualmente come ricovero di animali al pascolo. Con l'arrivo del '900 gli abitanti, più che a causa delle malattie, si spostarono verso valle dove erano meglio collegati con il paese principale e il resto dell'area.

Difficile dire se qualcuno possa avere ancora un qualche diritto di proprietà su qualche casa, nonostante la presenza di qualche chiavistello e catenatura a recinzione. Sarebbe buona cosa se lo Stato si adoperasse per mantenere in vita il ricordo di questo antico borgo di contadini, per un turismo sostenibile alla ricerca delle antiche tradizioni, come alcune associazioni stanno provando a fare nell'area (vedi il progetto Gusto Trek di ciociariaturismo.it).

Grazie per la visione, alla prossima passeggiata.

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Divieto di ripresa per i SAPR nelle aree archeologiche

Capo di Pula

La cultura è il massimo tesoro che l'Italia custodisce a beneficio dei posteri. Da sempre crocevia di culture per la sua posizione geografica al centro del Vecchio Mondo, la quantità e la qualità di patrimonio che il nostro Paese può vantare ha pochi eguali. È talmente grande l'ammirazione che proviamo per le "antiche ruine" che una foto è d'obbligo, per ricordo del nostro giro turistico.

Cosa migliore dunque che farsi un bel selfie davanti ad un magnifico tempio con il nostro Spark 300ino? Siamo operatori autorizzati, perfettamente in regola, quindi è tutto a posto. Nemmeno per sogno!

In questo caso non è tanto la possibilità di volo con SAPR (ma bisogna ricordare che un sito archeologico, in quanto generalmente aperto al pubblico, prevede delle persone in visita e dunque si pone come operazione CRO per SAPR con MTOM > 0,3Kg: in questo caso l'area di buffer diventa occupazione del sito e va preventivamente approvata), ma la possibilità di effettuare riprese con il proprio SAPR. Tutto parte dalla ben nota, per gli addetti ai lavori, Legge Ronchey: nonostante sia oggi abrogata, nella sostanza è stata recepita dal successivo Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, noto come Codice dei beni culturali e del paesaggio. L'art. 107 del suddetto DL recita:

Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna

In via di principio si può determinare questa distinzione, in vigore presso quasi tutti gli Enti e Comuni: se scatti la foto con i piedi per terra, con apparecchiatura non professionale (quindi uno smartphone o una semplice macchina fotografica senza treppiede) e la destinazione di quelle foto è il desktop del tuo PC o un tuo album personale, ovvero con spirito di liberalità e senza alcun guadagno, nessun problema. Ma se scatti quella foto con apparecchiatura professionale, e un SAPR è per definizione un apparecchio professionale, incorri nella violazione della legge. La questione dell'utilizzazione economica è stata ribadita anche dalla Corte d'Appello di Roma che ha richiamato l'art. 13 della Legge sul Diritto d'Autore ed è poi entrata nel Decreto Franceschini del 2014 con l'emendamento al comma 3 che ha introdotto il concetto del "fair use", in qualche modo la "libertà di panorama", ovvero liberi utilizzi di scorci, edifici e monumenti

Per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza culturale.

Almeno sono salvi tutti quegli album di Flickr, Instagram, Pinterest, Facebook o siti personali che in qualche modo, seppur tacitamente tollerati, fino al 2014 erano passibili di multa per violazione della legge. È bene comunque ricordare che quando nel sito sono presenti installazioni moderne considerate artistiche (ad es. l'illuminazione notturna dei Fori Imperiali, per non parlare delle sculture), la loro riproducibilità è coperta dal diritto d'autore (R.D. n. 633 del 1941 e articolo 2575 del Codice Civile) di chi ha realizzato l'installazione.

A chiarire ulteriormente il dettato legislativo è intervenuto il Ministero stesso con una FAQ:

Si può riprodurre un’opera d’arte caduta in pubblico dominio appartenente al patrimonio dello Stato (es. conservata in un istituto o museo statale o che si trova collocata in luogo pubblico)?
In via di principio l’opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d’autore, purché si tratti di opera originale. Tuttavia qualora l’opera sia un bene culturale ossia avente più di cinquant’anni e di interesse culturale che si trovi in consegna nei musei o negli altri luoghi della cultura (art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 42/2004), la sopra richiamata disciplina va integrata con quanto stabilito dal D.Lgs. 42/2004, cit., art. 107 , 108, 109., in materia di ”Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali”.
Tali beni possono essere infatti riprodotti ai sensi e con i limiti previsti dagli articoli sopra richiamati (autorizzazione da parte dell’amministrazione consegnataria e pagamento di un canone, salvo che la riproduzione non sia chiesta per scopi personali o didattici e non commerciali).
La normativa richiamata è disponibile al sito www.librari.beniculturali.it, “Normativa e Circolari”.

Quindi, tranne per i siti archeologici dove sia previsto un espresso divieto di sorvolo, non viene tanto vietata la possibilità di fotografare da amatore il bene culturale, sempre possibile per un turista, ma la possibilità di effettuare fotografie professionali, che hanno sempre una presunta finalità commerciale.

Si dispone dunque non tanto il divieto assoluto di ripresa, ma la necessità di richiedere apposita autorizzazione e pagare il rispettivo canone (ove previsto), che per dispositivo di legge viene stabilito da ogni singolo ufficio territoriale e quindi varia da sito a sito. Questo perché è probabile che l'ente gestore, magari una società privata che ha in concessione il bene culturale, tragga vantaggio economico dalla gestione del sito/monumento (dal momento che investe del denaro), e avendo il diritto di farlo in maniera esclusiva la tua operazione professionale potrebbe porsi in conflitto con questo principio.

Questo principio per dettato legislativo si applica esclusivamente a quei beni che siano in concessione a Stato, a regioni e ad altri enti pubblici territoriali, mentre non riguardano quanto custodito da cittadini privati (e privi del bollino di pubblico interesse), salvo che per questi ultimi si entra nella sfera della privacy, dovendo in tal caso scattare una foto all'interno di proprietà altrui.

Chiunque voglia pertanto effettuare riprese di siti archeologici con SAPR, è soggetto a richiedere espressa autorizzazione dell'ufficio che ha in gestione il bene, per definizione la Soprintendenza, e al pagamento del rispettivo canone che la medesima stabilisce per quello specifico caso secondo il tariffario dalla medesima pubblicato.

Diverso è il caso di siti archeologici ritenuti di non rilevante interesse, quindi non soggetti a sfruttamento economico: si tratta spesso e volentieri di monumenti isolati, non recintati e non sfruttati economicamente, visibili lontano da percorsi carrabili, magari all'interno di boschi e aree naturali. Quando tale monumento non ricada in un'area parco o riserva naturale ove viga il divieto di sorvolo, o in altra area con divieto di sorvolo per altri motivi, la sua riproduzione è da considerarsi libera anche con SAPR.

Cercando nei siti internet di riferimento, molti uffici mettono a disposizione moduli appositi per l'effettuazione di riprese fotografiche. Nel caso degli Scavi Archeologici di Pompei, la Soprintendenza ha messo a disposizione anche un apposito modulo per riprese a mezzo SAPR.

Qualche esempio

Modulo richiesta autorizzazione riprese fotografiche della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria meridionale

Riproduzione e uso di immagini di beni culturali di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta

Modulistica per l’utilizzo di immagini - Parco Archeologico di Pompei

FAQ sul diritto d'autore del MiBAC DGBID (PDF)

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Nota in merito alle elucubrazioni sui SAPR da 0,3 Kg

ENAC: droni da 0,3Kg o 300 grammi?

Recentemente sono apparse in rete alcune elucubrazioni, delle "provocazioni" del tutto gratuite e fuorvianti, in merito al peso dei SAPR considerati inoffensivi e pertanto in grado di operare in tutti gli scenari operativi come fossero non-critici.

Tale idea, già espressa in passato, nasce dall'idea di considerare i 0,3 Kg espressi nel Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto emanato da ENAC come un arrotondamento al decimale intero, un arrotondamento che significherebbe che ogni SAPR compreso tra 0,250 Kg e 0,349 Kg andrebbe considerato come un SAPR da 0,3 Kg. Tale pratica deriverebbe dall'uso in campo ingegneristico di pesare la massa degli oggetti in milligrammi, arrotondando ove necessario all'unità secondo lo standard matematico.

Secondo questo ragionamento, nel Regolamento sarebbe contenuta una scappatoia per usare droni come il DJI Spark senza alleggerimento, dal momento che lo Spark con paraeliche originali pesa 0,338 Kg, quindi arrotondato secondo il sistema matematico al decimale intero si parla appunto di 0,3 Kg: in effetti nessuna parte del Regolamento parla esplicitamente di 0,300 chilogrammi esatti, pertanto sarebbe possibile infilarsi in questo buco normativo e risparmiarsi i soldi e la pena di modificare il drone.

Per prima cosa, bisogna sempre ricordare che la massa di un APR va considerata in base alla sicurezza da impatto: affinché il drone sia inoffensivo, deve garantire un impatto con energia cinetica massima di 80 joule. Tale energia è il combinato disposto di una serie di fattori tra i quali la velocità massima del mezzo, i materiali con caratteristiche di assorbimento di energia e naturalmente la massa dell'oggetto stesso. Operare con un SAPR da 349 grammi significa introdurre oltre il 15% di massa in più rispetto ad un SAPR da 300 grammi: questo significa in primis aumentare la pericolosità dell'operazione che si svolge al verificarsi di un possibile incidente.

Ignoranza o "furbizia"?

Da parte nostra, in quanto operatori SAPR fin dal 2015, ci preme sgombrare il campo da ogni dubbio espresso da alcuni individui sui quali non è dato stabilire se trattasi di ignoranza o "furbizia".

La dicitura 300 grammi appare eccome nei documenti ENAC fin dal lontano 2015, precisamente nel documento ufficiale Lettera 136156/CRT del 29 dicembre 2015 - Regolamento "Mezzi aerei a pilotaggio remoto" - Chiarimenti.

Tali chiarimenti furono rilasciati da ENAC all'indomani dell'Ed. 2 del Regolamento SAPR, in merito all'Opinion di EASA sugli APR inoffensivi, che EASA equipara alla FAA alla massa di 250 gr. ENAC decideva di

mantenere il peso di 300 g con la previsione aggiuntiva di dispositivi di protezione delle parti rotanti

Elucubrare sui Regolamenti senza conoscerli è pericoloso e irrispettoso per tutti gli utenti e le aziende che vogliono operare nella legalità in un mercato purtroppo ancora fortemente dominato dall'illegalità.

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Il 300Sparkani entra nella flotta ArcheoFly

300Sparkani nella flotta ArcheoFly

Si evolve e si aggiorna la flotta ArcheFly con l'ultimo arrivato codename 300Sparkani. Come azienda da sempre impegnata nel mondo del digitale in Archeologia non potevamo non cogliere la connessione tra il nome originale del mezzo, DJI Spark, il suo peso di 300 grammi e i famosi 300 opliti Spartiati protagonisti, oltre che del famoso film di Zack Snyder, della famosissima quanto per loro infausta Battaglia delle Termopili nel 480 a.C.

Il DJI Spark, a un anno dalla sua uscita in commercio, resta il più rivoluzionario minidrone attualmente disponibile, con caratteristiche di tutto rispetto per un UAV delle sue dimensioni, appena 170mm d'interasse per 300 grammi di peso.

Grazie all'attuale Regolamento SAPR, gli APR con peso al decollo (compreso paraeliche) <300gr. possono operare in scenari critici mantenendo le possibilità operative offerte dagli scenari non critici, in particolare l'assenza dell'area di buffer cui sono soggetti gli UAV delle famiglie Mavic e Phantom per rimanere in casa DJI. Un utile riassunto delle principali caratteristiche tecniche aiuta a comprendere le potenzialità di questo mezzo per riprese in aree urbane o dove sono presenti persone (non assembramenti, sui quali permane il divieto di sorvolo).

Caratteristiche tecniche DJI Spark

Funzionalità come streaming social e foto sferiche per la creazione di panorami virtuali a 360° e tour virtuali dall'alto consentono grandi possibilità al piccolo 300Sparkani: immaginate una villa per eventi durante un matrimonio, tutta addobbata, non può in alcun modo essere ripresa da un Mavic o un Phantom che, sebbene di qualità superiore, possono operare solo con area di buffer al cui interno non possono essere presenti persone. Il loro uso senza area di buffer è pericoloso oltre che illegale e punibile con pesante sanzione sia amministrativa che soprattutto penale. Mentre 300Sparkani, in mano a professionisti seri e fotografi di comprovata esperienza, possono realizzare spettacolari servizi in grado di rappresentare un boost per la tua attività.
Muovi il mouse nel virtualtour sottostante per navigare a 360°:

La struttura solida, leggera e compatta, può raggiungere i 50 Km/h per riprese in ambito sportivo. È perfetto per le riprese in ambienti interni grazie alle ridotte dimensioni, potendo contare sui sensori anticollisione e il sistema VDS per la stabilizzazione senza GPS.

Pensato e nato come selfie-drone, nelle mani di piloti professionisti può diventare un piccolo grande strumento per riprese professionali all'interno di un quadro normativo semplificato.

300Sparkani in volo

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