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Il Regolamento droni EASA è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

Regolamento droni EASA pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

Quando ENAC qualche settimana fa aveva annunciato la pubblicazione della nuova Circolare ATM09 che entrerà in vigore il 1 luglio 2019, non si sapeva che quella data forse non era casuale.

Ieri infatti la Commissione Europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019 relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio e i relativi atti delegati. Questa procedura dà inizio ai 20 giorni trascorsi i quali il Regolamento droni EASA diventerà legge in tutta l'Unione. A quel punto, gli Stati membri avranno 365 giorni per adeguarsi, perché trascorsi i quali tale Regolamento avrà validità legale in tutti gli Stati sostituendo i vari regolamenti nazionali. Sono previste sanzioni per quanti non recepiranno per tempo tale documento.

Bene, 20 giorni dall'11 giugno fa 1 luglio 2019, 365 giorni dopo fa 30 giugno 2020 (eh sì perché il 2020 è un anno bisestile), quindi dal 1 luglio 2020 sarà attivo il Regolamento droni EASA anche in Italia. Allora niente sembra casuale se come sembra il 1 luglio 2019 sarà il giorno dell'entrata in vigore delle nuove ATZ ma anche del nuovo Regolamento "transitorio" SAPR ENAC che dovrà adeguare le norme di volo a questa nuova circolare e avvicinare progressivamente l'attuale normativa italiana a quella futura europea.

Per quanto riguarda le norme, nulla di nuovo sotto il sole rispetto a quanto detto in precedenza, dal momento che questo atto ratifica una decisione già presa. Nel periodo transitorio di 2 anni fino al 30 giugno 2022 la categoria A1C1 sarà limitata a 500 grammi, chi pilota droni sotto i 250 grammi (A1C0) sarà esentato dal corso+test online ma dovrà comunque registrare il mezzo se dotato di sensore in grado di captare dati personali (microfono e/o telecamera, per la legge sulla privacy).

Di seguito potete leggere il testo in italiano del nuovo Regolamento droni EASA.

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Roma Drone Conference 2019: in arrivo aggiornamenti normativi

Roma Drone Conference 2019

Si è svolta il 18 marzo 2019, presso l'Auditorium Centre Saint-Louis, la 6ª edizione del Roma Drone Conference, evento quest'anno particolarmente incentrato sul tema della nuova normativa EASA e l'impatto che avrà rispetto all'attuale Regolamento ENAC.

In questo articolo cerchiamo di riassumere gli argomenti trattati durante la giornata.

L'aspetto più importante riguarda operatori e piloti: gli operatori di droni di MTOM inferiore a 250 grammi, che normalmente non sarà obbligato alla registrazione, equipaggiati con una camera o un microfono, ovvero dispositivi in grado di catturare dati personali (privacy), dovranno essere registrati come con quelli di peso superiore. La registrazione si fa online nello stato di residenza, ma si creerà una banca dati interoperabile a livello europeo, così da far in modo che un pilota italiano che vola in Spagna possa essere facilmente e immediatamente identificato tramite una sorta di trasponder che trasmette i dati a un comune smartphone in mano al privato cittadino. E il contrario ovviamente.

Ricordiamo come saranno divisi i droni in futuro: non più in base a peso e forma, ma in base al rischio. Ci saranno 3 categorie:

  • Open: operazioni a basso rischio, operatività limitata ma possibile senza la necessità di un'autorizzazione preventiva
  • Specific: operazioni che richiedono una valutazione del rischio e un'autorizzazione preventiva
  • Certified: operazioni ad alto rischio (tipo drone con apertura alare maggiore di 3 metri sopra uno stadio), operatore e UAS devono essere certificati e il pilota deve ottenere una licenza (ancora in fase di studio)

Secondo aspetto importante: il fatto che più volte l'Ing. Di Rubbo di EASA abbia sottolineato come gli esami e l'addestramento previsti dal regolamento europeo siano pensati per essere condotti in autonomia. Per la categoria Open, l'esame online non richiederà che venga svolto in un Centro di Addestramento (CA). Per la categoria Specific, il training pratico con il drone potrà essere condotto dall'operatore in maniera autonoma, e soltanto alla fine, per il riconoscimento del certificato di competenza di pilota remoto, dovrà recarsi in un CA per un test addizionale questa volta scritto. Quindi con EASA sarà fortemente ridimensionato il ruolo dei CA nella formazione dei piloti: non è chiaro come questo favorisca la cultura e la sicurezza del volo, mentre è molto chiaro come vada a esclusivo vantaggio del consumatore, che obbligato a registrare il drone dalla caduta della differenza tra aeromodello e aeromobile, almeno non è costretto a spendere una barca di soldi per una formazione specialistica che forse non è a lui strettamente necessaria (in genere le attività ludiche avvengono per lo più in ambienti extra urbani), visto che lo stesso Ing. Di Rubbo ha ricordato come grazie ai dispositivi GPS presenti sui droni, controllare e pilotare questi oggetti volanti è oggi relativamente semplice. Un compromesso probabilmente imposto dalle case costruttrici.

Open category

Nelle Open category si vola in VLOS, la quota di volo massima sarà di 120 m AGL, ovvero basata sull'orografia del terreno: la presenza di molte zone collinari e montuose in Italia renderebbe impossibile mantenere una quota di 120 m dal punto di decollo, in questo modo l'altezza massima del drone cambia in funzione dell'altitudine del suolo. Importante da ricordare: se ci si trova in presenza di un ostacolo più alto di 120 m dal suolo (difficile ma non impossibile), lo si può sorvolare per un altezza di 15 metri oltre l'altezza massima dell'ostacolo ma solo e soltanto se il proprietario di quell'ostacolo lo richiede espressamente. Per volo ludico un muro più alto di 120 m costituisce un ostacolo insormontabile.

Per quei droni che oggi ricadrebbero nella definizione di aeromodelli ma che in futuro saranno esclusivamente droni, è prevista una classe apposita, la C4: il drone per ricadere all'interno di questa classe dovrà essere sprovvisto di elementi di stabilizzazione (ad es. assenza di un flight controller), affinché si dimostri che il pilota è più interessato alla dinamica del volo che non all'operatività con drone.

Per quanto riguarda l'operatore e il pilota, come nell'attuale Regolamento ENAC sono in capo a loro tutte le competenze in materia di sicurezza del volo: il pilota deve verificare di volare in una zona non interdetta, deve mantenere efficiente il mezzo, deve porre in atto tutte le manovre necessarie a evitare una potenziale collisione in aria (sia con ostacoli fissi che con altri mezzi aerei). Non sarà possibile volare in aree dove è in atto un'emergenza (incidenti o disastri naturali) a meno che non sia espressamente richiesto dall'autorità presente sul posto. Sarà però finalmente possibile effettuare operazioni in FPV (First Person View), a differenza di oggi, perché il pilota che con il visore non è più in VLOS potrà farsi coadiuvare da un osservatore al suo fianco che lo può informare immediatamente di eventuali pericoli del volo.

Al pilota del drone è richiesta un'età minima di 16 anni (oggi per i SAPR sono 18), che i singoli Stati membri possono, in maniera autonoma, abbassare fino a 14 anni.

Specific category

Quando l'operabilità non ricade nelle limitazioni delle Open category, ad esempio si vuole volare in BVLOS, oltre i 120 metri, o con droni di MTOM superiore a 900 grammi (500 gr. nel periodo transitorio), vi è necessità di trasportare del materiale, trasporto materiale pericoloso ma in involucro sicuro, oppure devo volare in ambito urbano con droni di MTOM superiori a 4 Kg, si ricade nelle Specific category.

In questo caso l'elemento principale è la valutazione del rischio: quest'analisi potrà essere compiuta tramite il sistema SORA (Specific Operation Risk Assessment), che guida l'operatore a valutare gli elementi che possono costituire un problema al volo, valutare le attività mitigative del rischio, definire le operazioni da svolgere e le competenze del personale, determinare eventuali requisiti tecnici del drone, assicurare i dovuti livelli di privacy. In questo modo si potrà scrivere un pacchetto operativo basato sulle diverse operazioni (non dissimile dai nostri documenti "analisi del rischio" e "manuale operativo") da sottomettere all'autorità per essere autorizzato al volo (tipo le autorizzazioni CRO odierne). Verranno proposte anche da EASA degli scenari standard, attraverso delle appendici che inizieranno ad essere proposte da quest'anno: per questi scenari sarà EASA ad effettuare l'analisi del rischio e a fornire a operatori e piloti l'elenco di attività da completare per svolgere l'operazione. Nel periodo transitorio è possibile che rimarranno attivi gli attuali scenari standard di ENAC. In futuro sarà anche disponibile un pacchetto modello per determinare operazioni che potrà essere adattato ai singoli scenari e inviato all'Autorità per non dover effettuare un Risk Assessment completo: i primi pacchetti dovrebbero arrivare dopo questa estate. Quando l'Autorità nazionale avrà autorizzato l'operatore, questa autorizzazione risulterà valida in tutti i Paesi membri senza ulteriore verifica: sarà sufficiente inviare dichiarazione e autorizzazione del proprio Stato all'autorità dello Stato in cui devo volare. Tuttavia, se nel Paese estero la tipologia di operazione sarà diversa rispetto a quelle per cui nel mio Paese ho effettuato il Risk Assessment, dovrò richiedere al Paese estero di verificare che il mio RA sia conforme limitatamente alle modifiche necessarie per operare in quella zona. La nuova autorità non dovrà autorizzare ma riconoscere tramite lettera la bontà delle modifiche apportate al RA.

Gli standard di sicurezza per le Open e le Specific category saranno standard incrementali: ci saranno standard minimi per semplici operazioni, standard molto complessi per operazioni con rischio maggiore. Da qui ne discende che sicuramente in futuro non tutti gli operatori/piloti potranno effettuare missioni, perché magari piccole e micro imprese non potranno essere compliant con determinati requisiti per operazioni complesse.

Il LUC

Il Light Uas operator Certificate (LUC) è un certificato che l'operatore può volontariamente richiedere all'autorità nazionale per verificare la propria organizzare e dimostrare di essere in grado di verificare il rischio, secondo una versione semplificata dei requisiti SMS presenti nei regolamenti aeronautici: questo certificato può essere utile per operare in scenari standard senza inviare la dichiarazione, autorizzare le operazioni coperte da RA senza richiedere autorizzazione dell'autorità, o valutare operazioni nuove non coperte da RA, effettuare il Risk Assessment e autorizzarsi senza inviare la dichiarazione all'autorità.

Il certificato rilasciato è valido nello Stato membro come in tutti gli altri Stati facenti parte di EASA. Se il modello è quello degli SMS, ci si deve aspettare che solo le grandi aziende, dotate di una particolare organizzazione interna, potranno essere in grado di ottenere questo certificato: indubbiamente non è materia per piccole aziende o singoli operatori.

Il periodo transitorio EASA

Fino all'estate 2020 i Regolamenti nazionali, in Italia il Regolamento SAPR di ENAC, resteranno pienamente validi. Tra il 2020 e il 2022 ci sarà un periodo transitorio nel quale il Regolamento EASA entra in vigore ma con alcune limitazioni, mentre nel 2022 tale Regolamento andrà in vigore a pieno regime.

La Open category limitata, con velivoli senza marchio CE, prevede che i droni in classe C1 abbiano un MTOM di massimo 500 grammi (ad es. DJI Mavic Air) e potranno operare similmente ai nostri trecentini. In ambito urbano i droni con MTOM entro i 2 Kg (ad es. DJI Mavic 2 e Phantom) potranno volare mantenendo una distanza da almeno 50 metri dalle persone. Tutti gli altri droni fino a MTOM 25 Kg potranno volare in ambito extra-urbano e comunque lontano dalle persone (sarà interessante capire come in quel caso con un DJI Inspire 2 si potranno riprendere scene cinematografiche in ambito urbano).

Sarà compito delle autorità nazionali definire i requisiti con i quali i piloti potranno, fino al 2022, volare in queste tre categorie.

Per quanto riguarda le Specific, non ci sono particolari limitazioni, quindi si potrà già operare secondo quelle che sono le specifiche previste dal Regolamento EASA. Tutti i Risk Assessment previsti da EASA dovrebbero essere per lo più definiti entro il 2022: si prevede che i primi scenari standard potranno essere adottati nel 2020. Nel frattempo tutto ciò che non è standard sarà sotto autorizzazione.

Entro il 2021 tutti gli Stati membri dovranno convertire le autorizzazioni, certificati etc. rilasciati con le attuali normative verso i nuovi scenari imposti dal Regolamento EASA, e definire anche uno standard europeo per definire il sistema con il quale la cartografia aeronautica mostrerà le zone vietate (ad es., arancione per gli aeroporti, in tutte le cartografie degli Stati membri dovrò vedere quel colore per gli aeroporti).

Dal 2022, anno di entrata in vigore definitiva del Regolamento EASA, non potranno più essere commercializzati droni di categoria Open senza marchio CE. Tutto ciò che è senza marchio CE, perché magari acquistato in precedenza, ricadrà sotto la classe A3. Per quella data inoltre club e associazioni aeromodellistiche dovranno aver ottenuto dall'autorità nazionale l'autorizzazione ad operare in deroga ai limiti imposti dalle categorie EASA.

Il periodo transitorio ENAC

L'Ing. Carmela Tripaldi di ENAC ha annunciato quali saranno gli ambiti nei quali l'Autorità nazionale agirà fin da giugno 2019 per arrivare al 2020 senza traumi improvvisi: verrà eliminata la differenza tra aeromobili e aeromodelli, le operazioni non critiche non avranno bisogno di dichiarazione, registrazione su D-Flight di tutti i droni con MTOM superiore a 250 grammi, revisione della formazione del pilota, emissione di una circolare ATM-09 "Aeromobile a pilotaggio remoto. Criteri di utilizzo dello spazio aereo" in merito all'uso dello spazio aereo da parte di UAS. La circolare dovrebbe quindi andare oltre quella che è l'ATM05A per la richiesta di NOTAM per il volo in ATZ: in futuro dovrebbe essere più semplice volare in ATZ a determinate condizioni senza richiedere autorizzazioni o riserve. Un esempio di condizione potrebbe essere: un drone che a 4 km dal centro dell'aeroporto voli entro i 25 m AGL potrà farlo senza autorizzazione. Le ATZ degli aeroporti dovrebbero passare ad avere una forma rettangolare, mentre rimarrà circolare quella degli eliporti.

Le operazioni non critiche e ricreative (fino a oggi escluse dal Regolamento) verranno revisionate sulla base delle Open category, mentre le operazioni oggi critiche diventeranno per lo più le future Specific. Il nuovo Regolamento ENAC uscirà entro luglio 2019, con previsione di giugno 2019, i corsi per piloti saranno uniformati a quanto richiesto da EASA (revisione della LIC-15) e verranno attivati corsi per il pilotaggio BVLOS.

Per le non critiche/ricreative, al pilota non sarà richiesta una prova pratica né un certificato medico o un attestato, ma un training con test online (40 domande a scelta multipla) che porterà una dichiarazione di competenza.

Per le critiche, non dovrebbe cambiare nulla nel periodo transitorio tranne che il syllabus della prova per l'attestato presso i Centri di Addestramento sarà revisionato e non sarà più necessario nemmeno in questo caso il certificato medico.

Verrà emesso uno scenario denominato "TIPO" per il BVLOS, operazioni per le quali non sarà più necessaria la licenza fino a MTOM di 25 Kg ma l'autorizzazione ENAC e potrebbe in alcuni casi non essere richiesta l'area segregata (NOTAM).

Per conoscere nel dettaglio il futuro Regolamento UE, come presentato dall'Ing. N. Di Rubbo responsabile UAV di EASA, e a grandi linee riassunto sopra, di seguito la registrazione video dell'evento (che invitiamo a vedere per intero) a partire dal minuto 10 ca. L'intervento del Col. E. Volpari che illustra le tendenze di ENAC per il Regolamento transitorio che prenderà forma nell'estate 20219 a partire da 1:52:00 ca.

Roma Drone Conference 2019: sessione mattutina

Roma Drone Conference 2019: sessione pomeridiana

Queste invece le presentazioni dei delegati di EASA ed ENAC mostrate durante l'evento. Per tutti gli altri contenuti visitate la pagina dell'evento.

Il nuovo Regolamento europeo sui SAPR: contenuti e novità (PDF)

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La transizione verso il nuovo Regolamento europeo sui SAPR in Italia (PDF)

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ENAC scrive ai Comuni: “solo ENAC può vietare il volo ai droni”

ENAC scrive ai Comuni: "solo ENAC può vietare il volo ai droni"

AOPA Italia, acronimo di Aircraft Owners and Pilots Association, è un'associazione di privati cittadini per la difesa del diritto a volare. Negli anni i successi di AOPA sono stati notevoli e in questi giorni l'associazione si può appuntare un'altra stella: grazie al dialogo continuo con ENAC, l'Ente Nazionale Aviazione Civile, è stato prodotto un documento ufficiale che impone ai Sindaci dei Comuni italiani di smetterla di vietare il volo ai droni, o meglio agli APR, con iniziative proprie e locali non omologate dall'Ente.

Bisogna ricordare che il 28 aprile 2015 ENAC aveva già scritto ai Comuni in merito alla nascente, all'epoca, nuova professione dei droni, da poco normata con apposito Regolamento: due pagine sull'impiego degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto, sulle modalità e fruibilità di tali attività di volo. Evidentemente qualche Sindaco si è arrogato il diritto di controllare lo spazio aereo soprastante il proprio territorio: tuttavia mentre il terreno è di competenza locale, l'aria è di competenza nazionale. Un Sindaco in base alla all'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto autorità sanitaria locale, può adottare ordinanze in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a livello esclusivamente locale o ancora interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, del patrimonio, dell'ambiente locale.

Purtroppo qualcuno è andato oltre. Ad esempio il 18 aprile 2018 il Comune di Villa Lagarina integrava il Regolamento Comunale di Polizia Locale con un espresso divieto di volo a oggetti volanti radiocomandati, per il rispetto della privacy e della quiete pubblica.

ENAC è finalmente intervenuta con una lettera all'ANCI affinché ricordi a tutti i Sindaci che, in attuazione dell'art. 687 del Codice della Navigazione Aerea, ENAC è l'unica Autorità nazionale nel settore dell'aviazione civile per la regolazione tecnica, la certificazione e la vigilanza. Pertanto solo ENAC può regolamentare e gestire l'uso dello spazio aereo nazionale, che in assenza di ulteriori leggi rimane libero.

ENAC-AOPA volo droni nei comuni

Finalmente dunque un pezzo di carta con il quale il pilota professionista (ben diverso il discorso per gli aeromodellisti) può eccepire a eventuali divieti disposti dai Comuni che non fossero certificati da ENAC. Una bella picconata al far west locale che si è generato in questi anni in merito al discorso droni.

L'Autorità infatti può accogliere un'istanza comunale di riserva dello spazio aereo soltanto tramite la procedura dedicata, attraverso la circolare ATM 03-B del 15 dicembre 2016 - Istituzione, modifica o cancellazione di zone soggette a restrizioni delle attività di volo. È quello che fanno le Prefetture quando devono chiedere a ENAC di istituire una No Fly Zone (NFZ), o area Proibita (acronimo P) come quella ad esempio che vige sul centro di Roma per motivi di sicurezza pubblica.

E su Parchi e Aree archeologiche?

Ben diverso il discorso per quanto riguarda Parchi naturali (non parchi pubblici che sono altra cosa) e Aree Archeologiche.

Il sorvolo dei Parchi sotto una quota di 500 metri AGL, è normato dalla legge 394/1991, ovvero dalla Legge quadro sulle aree protette. Tale legge precede di ben 6 anni la nascita di ENAC, Ente Istituito nel 1997. In quanto legge dello Stato, essa si applica finché un'altra legge dello Stato non la abolisce, come abbiamo scritto su un nostro precedente post. L'applicabilità di tale legge ci è stata confermata dalla Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo che ha ricordato come quanto presente in cartografia AIP è processato direttamente da ENAC ma valgono anche leggi regionali (alcune risalgono agli anni '80 del secolo scorso) e statali (precedenti la nascita dell'Ente) che l'Ente non ha la possibilità di abolire o disattendere, in assenza di specifica abrogazione del Parlamento. Ben diverso è il discorso per il quale il potere di controllare quella fetta di spazio aereo dato agli Enti Parco ha portato molti di essi ad arrogarsi il diritto di negare la possibilità di lavorare, senza una specifica esigenza di protezione della fauna locale, come quei parchi che scrivono che il divieto di volo ai SAPR è vietato tout court.

Mentre il discorso sulle aree archeologiche è diverso: non esiste un divieto di sorvolo sulle aree archeologiche, ma un divieto di ripresa professionale. Siccome sulle aree archeologiche nel 99% dei casi possono volare soltanto APR, che per definizione sono mezzi di ripresa professionali, tali APR possono sì volare ma senza effettuare ripresa alcuna, in assenza di autorizzazione della locale Soprintendenza. Anche questo l'abbiamo spiegato in un nostro precedente intervento.

Divieto di volo per i SAPR in Parchi e Riserve naturali

Divieto di ripresa per i SAPR nelle aree archeologiche

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Operare abusivamente con i droni: rischio denuncia penale art. 348

Esercizio abusivo della professione nel volo illegale con i droni

È di ieri la notizia, rilanciata dal sito internet livesicilia.it edizione di Catania, che un uomo in procinto di effettuare riprese con un SAPR è stato fermato da agenti della Polizia di Stato che gli hanno contestato l'esercizio abusivo della professione ai sensi dell'art. 348 c.p. (Codice Penale), oltre naturalmente a quanto previsto dal Regolamento ENAC e dal codice della navigazione per chi opera in assenza delle dovute autorizzazioni.

L'operatore si accingeva infatti a far volare un drone, secondo l'articolo, di 1,5 Kg, quindi un APR che richiede il possesso dell'attestato Mc/Vl di tipo CRO e la registrazione del mezzo per lo scenario urbano S1: tutti elementi che al controllo delle forze dell'ordine sono risultati assenti.

È già noto come operare con un SAPR in modo abusivo o comunque senza rispettare le prescrizioni previste dal Regolamento ENAC, possa portare a multe amministrative molto salate, nell'ordine di decine di migliaia di euro. Abbiamo già scritto a proposito dell'applicabilità dell'art. 26 del Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro che impone al datore di lavoro, ovvero al committente, di verificare che il lavoratore autonomo sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali per poter operare.

Non è noto il prontuario per le Forze dell'Ordine versione 2 che illustrano le modalità operative e le contestazioni da fare nei controlli su chi opera con un APR. Quello che sappiamo è che in questo caso è stato contestata la violazione dell'art. 348 c.p. che recita:

Articolo 348 Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.1398 e successive modifiche Legge 13 gennaio 2018)

Abusivo esercizio di una professione

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [2229], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

Sarà interessante capire se il giudice applicherà, e in quale misura, le pene previste per questo articolo: non ricordiamo infatti una contestazione simile per aver operato abusivamente con un drone in precedenza. Questo nuovo evento deve spingere ancora di più a comprendere l'importanza del rispetto della legalità, che vuol dire in primis il rispetto della sicurezza di tutti i cittadini.

Operare abusivamente con un drone di classe Mc/Vl richiede infatti la costituzione di un'area delle operazioni, recintata e inaccessibile a persone estranee alle operazioni (e quanti matrimoni vediamo che non rispettano questa prescrizione imposta dal Regolamento ENAC?), condizioni meteo favorevoli determinate dallo scenario S1 e l'uso di particolari accorgimento per la sicurezza, non da ultimo il cavo di vincolo. In situazioni del genere sarebbe bene inoltre essere coadiuvati da un tecnico impiegato per la verifica del rispetto dell'area delle operazioni e relativa area di buffer.

Ci si chiede, dal momento che sono diversi anni che esiste la speciale categoria degli APR con MTOM al decollo di 0,3 Kg considerati inoffensivi che si possono pilotare senza patente e che non necessitano della costituzione di un'area delle operazioni, per qual motivo si continui nell'uso spregiudicato e illegale di droni di classe superiore a dispetto della legalità.

Per questo la nostra azienda, grazie alla vasta flotta a nostra disposizione, ha da sempre affiancato ai droni di classe superiore anche i cosiddetti "trecentini", che ci hanno permesso di effettuare riprese matrimoniali nel centro di Roma, nel pieno rispetto delle regole e delle leggi e senza mai ricevere un diniego da parte della Prefettura competente per l'autorizzazione al volo nella R34 che copre l'area centrale della capitale.

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    Posted by The Staff in Droni

    Oggi sposi: il proprio matrimonio visto dal drone, legalmente e in sicurezza

    La notizia risale a un paio di mesi fa: il quotidiano L'Arena scrisse che un operatore SAPR avrebbe violato numerose norme che afferiscono ai diritti e doveri di volo con aeromobili. Tutto è cominciato quando è stato pescato a filmare un matrimonio: le indagini hanno poi rilevato come violasse ripetutamente il codice, volando in zone urbane, e financo la privacy delle persone. Carabinieri e autorità giudiziaria hanno deciso di approfondire, comminando all'avventore una multa totale di €37.000, cui si potrebbero aggiungere in futuro giudizi penali sulla sua condotta illegale.

    Il Regolamento SAPR emanato dall'ENAC, giunto alla sua Edizione 2 Emendamento 3 non lascia spazio a dubbi:

    Art. 10 comma 7 (operazioni critiche)
    Il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone è in ogni caso proibito.
    Art. 10 comma 8
    Ferma restando l’esclusione dal presente Regolamento della disciplina relativa all’impiego di SAPR in spazi chiusi, in quanto essi non rientrano nello spazio aereo di competenza dell’ENAC, le restrizioni di cui al precedente comma 7 si applicano alle operazioni specializzate anche nel caso in cui esse siano condotte in spazi chiusi.

    Quindi, le decine di migliaia di sposi che ogni anno fanno filmare le proprie nozze con un drone devono essere coscienti che le operazioni di ripresa, se non condotte adeguatamente, costituiscono violazione del codice, e di questa violazione non è responsabile soltanto l'operatore, ma anche il committente. Vogliamo ricordare a tal proposito la sentenza n.47751/14 della Cassazione penale sez. IV del 19 novembre 2014 la quale recita:

    il contratto di appalto non solleva da precise e dirette responsabilità il committente allorché lo stesso assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, in quanto, in tal caso, rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore, compreso quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere (cfr., fra le tante, Cass. Sez. 4, n. 3563 del 18/1/2012, Sez. 4, n. 14407 del 7/12/2011, dep. 2012; Sez. 4, n. 1479 del 13/11/2009, dep. 2010)."

    La Cassazione ricorda come l'eziologia degli eventi chiamino in causa il committente "a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori". Quindi, un datore di lavoro che sceglie un operatore APR non in grado di adempiere alle prescrizioni che lo stesso Art. 10 comma 3 prevede, laddove dice:

    Le operazioni specializzate critiche possono essere condotte ove sia assicurato un livello di sicurezza coerente con l’esposizione al rischio, con riferimento alle operazioni dell’aviazione generale.

    è passibile di sanzione. Dunque, il committente non è solo responsabile della scelta di un operatore SAPR autorizzato (Art. 7 comma 3), ma anche della condotta in sicurezza delle operazioni di volo.

    EDIT: in merito alla responsabilità civile, in forza del rapporto di preposizione interviene l'art. 2049 del Codice Civile, secondo la ratio legis cuius commoda et eius incommoda, ovvero "A colui che ha vantaggi, spettano anche gli svantaggi".

    Drone multa arresto polizia

    L'Informativa di Sicurezza APR 005/2016

    In relazione ai matrimoni, essi si configurano per loro natura come assembramenti inusuali di persone, pertanto il loro essere filmati da un APR costituisce violazione al Regolamento vigente, se le operazioni non vengono effettuate in maniera corretta. Non tutti sanno che ENAC ha emesso il 5 luglio 2016 una informativa di Sicurezza APR (005/2016), per tutte le tipologie di APR, specificando proprio questo punto:

    Le persone che potranno essere ammesse all’interno dell’area saranno persone indispensabili alle operazioni quali operatori di payload oppure persone che debbano interagire con l’operatore di payload o il pilota per la finalità delle operazioni.
    Non possono altresì essere in alcun caso considerate indispensabili alle operazioni persone oggetto di fotografia o videoriprese quali ad esempio attori, sportivi, persone partecipanti ad eventi che dovranno essere al di fuori dell’area di buffer.
    Dichiarazioni di questi ultimi soggetti liberatorie della responsabilità sottoscritte non possono ritenersi accettabili a tal fine.

    Questa informativa non fa alcuna distinzione in merito ai droni da 300 grammi, i quali sono normati dall'Art. 12 comma 5 il quale recita soltanto che le operazioni condotte con tali APR "sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi", quindi rientrano sotto l'egida dell'Art. 9 il quale è tuttavia esplicito nel divieto di sorvolo di assembramenti di persone. Nonostante siti web di settore continuino a riportare la notizia, non v'è prova concreta del fatto che un APR da 300 grammi inoffensivo possa sorvolare la testa di persone estranee alle operazioni purché non assembrate.

    riprese drone matrimoni

    Quindi? È possibile riprendere legalmente il mio matrimonio con un drone? Si, se si rispettano determinati paletti. Vediamo quali.

    L'APR e il suo pilota devono essere autorizzati a volare in scenari critici. La strada più comoda è farlo secondo gli scenari standard normati dall'ENAC che semplificano molto le operazioni di volo. Tuttavia gli scenari standard impongono dei limiti, ad esempio per lo scenario S1:

    • Altezza massima 50 metri
    • Velocità massima del vento 3m/s
    • Dimensione minima di buffer 15 metri con geofencing, 5 metri se l'APR è vincolato

    Attenzione: l'area di buffer è un supplemento all'area delle operazioni, tesa ad impedire l'uscita non intenzionale dell'APR e a proteggere le persone dalla dispersione di detriti in caso di caduta. La dimensione dell'area delle operazioni è direttamente collegata dall'altezza di volo e al tipo di APR impiegato: un drone vincolato che voli a 20 metri d'altezza, avrà un'area delle operazioni di 20 metri e un'area di buffer di 5 metri, ovvero dovrà mantenersi ad una distanza minima di 25 metri dalle persone che si vogliono riprendere, o addirittura di 35 metri senza vincolo ma con GPS e geofencing.

    Come posso dunque fotografare dall'alto il mio matrimonio? Una veloce ricerca su Google testimonia una ripetuta violazione delle leggi che potrebbe facilmente portare all'arresto e a multe salatissime per moltissimi operatori APR, con potenziali pesanti ricadute per i propri committenti (compreso il proprietario del ristorante che ha autorizzato le riprese dall'alto). E anche se le immagini sono belle da vedere, questo non le rende meno illegali.

    È sufficiente rispettare i paletti appena indicati e fare riferimento a operatori autorizzati che riprendano con attrezzatura adeguata: è del tutto evidente che effettuare riprese video con un DJI Phantom 25-40 metri di distanza risulti perfettamente inutile. Si avrebbero delle belle foto panoramiche ma nulla più. Allora bisogna dotarsi di gimbal con zoom, come può essere l'accoppiata DJI Matrice+Zenmuse Z30: lo zoom consentirà di avvicinare tecnologicamente l'inquadratura come fosse a pochi metri dagli sposi, ma rimanendo alla distanza di sicurezza prevista per legge. Rimane sempre perfettamente valida l'opzione di utilizzare droni trecentini, dal 300X al Super300 fino al DJI Spark per poter operare in piena sicurezza anche a pochi metri dagli sposi, in questo caso dovendosi accontentare di un risultato non in 4K.

    Sappiamo che spesso questo non è ciò che vogliono i clienti, per cui ogni giorni molti operatori pur di guadagnare svolgono operazioni illegali, con grave rischio per la sicurezza dei presenti e non solo: vale la pena ricordare che in questi casi, anche i committenti, come detto prima, sono soggetti a specifiche responsabilità.

    Approfondimento legale

    Posted by The Staff in Droni