AOPA Italia, acronimo di Aircraft Owners and Pilots Association, è un'associazione di privati cittadini per la difesa del diritto a volare. Negli anni i successi di AOPA sono stati notevoli e in questi giorni l'associazione si può appuntare un'altra stella: grazie al dialogo continuo con ENAC, l'Ente Nazionale Aviazione Civile, è stato prodotto un documento ufficiale che impone ai Sindaci dei Comuni italiani di smetterla di vietare il volo ai droni, o meglio agli APR, con iniziative proprie e locali non omologate dall'Ente.
Bisogna ricordare che il 28 aprile 2015 ENAC aveva già scritto ai Comuni in merito alla nascente, all'epoca, nuova professione dei droni, da poco normata con apposito Regolamento: due pagine sull'impiego degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto, sulle modalità e fruibilità di tali attività di volo. Evidentemente qualche Sindaco si è arrogato il diritto di controllare lo spazio aereo soprastante il proprio territorio: tuttavia mentre il terreno è di competenza locale, l'aria è di competenza nazionale. Un Sindaco in base alla all'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto autorità sanitaria locale, può adottare ordinanze in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a livello esclusivamente locale o ancora interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, del patrimonio, dell'ambiente locale.
Purtroppo qualcuno è andato oltre. Ad esempio il 18 aprile 2018 il Comune di Villa Lagarina integrava il Regolamento Comunale di Polizia Locale con un espresso divieto di volo a oggetti volanti radiocomandati, per il rispetto della privacy e della quiete pubblica.
ENAC è finalmente intervenuta con una lettera all'ANCI affinché ricordi a tutti i Sindaci che, in attuazione dell'art. 687 del Codice della Navigazione Aerea, ENAC è l'unica Autorità nazionale nel settore dell'aviazione civile per la regolazione tecnica, la certificazione e la vigilanza. Pertanto solo ENAC può regolamentare e gestire l'uso dello spazio aereo nazionale, che in assenza di ulteriori leggi rimane libero.
Finalmente dunque un pezzo di carta con il quale il pilota professionista (ben diverso il discorso per gli aeromodellisti) può eccepire a eventuali divieti disposti dai Comuni che non fossero certificati da ENAC. Una bella picconata al far west locale che si è generato in questi anni in merito al discorso droni.
L'Autorità infatti può accogliere un'istanza comunale di riserva dello spazio aereo soltanto tramite la procedura dedicata, attraverso la circolare ATM 03-B del 15 dicembre 2016 - Istituzione, modifica o cancellazione di zone soggette a restrizioni delle attività di volo. È quello che fanno le Prefetture quando devono chiedere a ENAC di istituire una No Fly Zone (NFZ), o area Proibita (acronimo P) come quella ad esempio che vige sul centro di Roma per motivi di sicurezza pubblica.
E su Parchi e Aree archeologiche?
Ben diverso il discorso per quanto riguarda Parchi naturali (non parchi pubblici che sono altra cosa) e Aree Archeologiche.
Il sorvolo dei Parchi sotto una quota di 500 metri AGL, è normato dalla legge 394/1991, ovvero dalla Legge quadro sulle aree protette. Tale legge precede di ben 6 anni la nascita di ENAC, Ente Istituito nel 1997. In quanto legge dello Stato, essa si applica finché un'altra legge dello Stato non la abolisce, come abbiamo scritto su un nostro precedente post. L'applicabilità di tale legge ci è stata confermata dalla Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo che ha ricordato come quanto presente in cartografia AIP è processato direttamente da ENAC ma valgono anche leggi regionali (alcune risalgono agli anni '80 del secolo scorso) e statali (precedenti la nascita dell'Ente) che l'Ente non ha la possibilità di abolire o disattendere, in assenza di specifica abrogazione del Parlamento. Ben diverso è il discorso per il quale il potere di controllare quella fetta di spazio aereo dato agli Enti Parco ha portato molti di essi ad arrogarsi il diritto di negare la possibilità di lavorare, senza una specifica esigenza di protezione della fauna locale, come quei parchi che scrivono che il divieto di volo ai SAPR è vietato tout court.
Mentre il discorso sulle aree archeologiche è diverso: non esiste un divieto di sorvolo sulle aree archeologiche, ma un divieto di ripresa professionale. Siccome sulle aree archeologiche nel 99% dei casi possono volare soltanto APR, che per definizione sono mezzi di ripresa professionali, tali APR possono sì volare ma senza effettuare ripresa alcuna, in assenza di autorizzazione della locale Soprintendenza. Anche questo l'abbiamo spiegato in un nostro precedente intervento.
Divieto di volo per i SAPR in Parchi e Riserve naturali
Divieto di ripresa per i SAPR nelle aree archeologiche
Approfondimenti
- L'Adige.it: Il comune mette i droni fuori legge: stop ai voli | l'Adige.it
- Dolomitikpark: Legge quadro sulle aree protette in PDF.
- Quadricottero News: ENAC scrive ai Comuni dopo interessamento AOPA: "non potete vietare il volo ai droni"