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Esiste una differenza tra SAPR e APR nel Regolamento ENAC?

Esiste una differenza tra SAPR e APR nel Regolamento ENAC?

La 3ª Edizione del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto emesso da ENAC ed entrato in vigore il 15 dicembre 2019 contiene delle espressioni di non facile interpretazione tecnica. Questo presta il fianco a differenti visioni con la possibilità, come successo nella recente sentenza di Genova, che possa essere più a vantaggio di chi opera abusivamente piuttosto che a protezione di chi opera legalmente.

Nella transizione verso il Regolamento Europeo sui droni noto come Regolamento EASA che entrerà in vigore il 1 luglio 2020 e che cancella la distinzione tra drone per uso professionale e drone per uso ludico, ENAC ha voluto mantenere questa specifica distinzione facendo diventare i dronisti per hobby degli operatori, ma solo per 6 mesi e poco più. Questo implica che chi pilota certe tipologie di droni deve sottostare a determinate specifiche del Regolamento ENAC che però pongono più dubbi che rispondere a domande. Questo soprattutto perché fino al 14 dicembre eravamo abituati a distinguere i droni in SAPR ovvero usati a scopo professionale e droni aeromodelli ovvero usati a scopo ludico.

Una di queste questioni aperte riguarda la differenza che il Regolamento fa tra APR e SAPR. Partiamo dalla definizione degli acronomi così come data dall'art. 5:

Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR): mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo.

Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR): sistema costituito da un aeromobile a pilotaggio remoto senza persone a bordo e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto.

Operatore: persona fisica o giuridica che ha la responsabilità delle operazioni.

Pilota remoto: persona responsabile della condotta del volo degli APR che manovra manualmente i comandi di volo o, se l’APR è in volo automatico, controlla la rotta mantenendosi in condizione di intervenire e modificare la stessa in qualsiasi momento.

Come scritto negli acronomi, l'APR è il mezzo (ovvero il drone), il SAPR è il mezzo (ovvero il drone)+radiocomando usato da un pilota remoto.

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Art. 8 Requisiti generali per l’impiego dei SAPR

Il problema si pone all'art. 8 comma 1, quando si legge:

Gli operatori di SAPR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, e gli operatori e/o i proprietari di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative hanno l’obbligo di registrarsi sul portale D-Flight e di apporre il codice identificativo QR sull’APR secondo le disposizioni di cui all’articolo 37.
I piloti di APR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, e i piloti di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative hanno l’obbligo di conseguire un attestato di competenza secondo i requisiti di cui al successivo articolo 20 e le disposizioni di cui all’articolo 37.

Cosa dice l'art. 37 comma 1 lettere c-d:

A far data dal 1° marzo 2020 gli operatori di SAPR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, non potranno svolgere attività di volo in assenza di registrazione e i relativi SAPR devono essere provvisti di QR code.

A far data dal 1° luglio 2020 gli operatori/proprietari di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative non potranno svolgere attività di volo in assenza di registrazione e i relativi SAPR devono essere provvisti di QR code.

Ad una prima lettura, ENAC sembra voler mantenere una certa distinzione di definizioni tra l'operatore professionale alla guida di un SAPR e l'operatore ludico alla guida di un APR. Entrando nello specifico, la distinzione è leggermente più sottile: gli operatori professionali utilizzano sempre un SAPR, perché utilizzano sempre un sistema composto da drone + radiocomando (o GCS, Ground Control Station). Al contrario gli operatori ludici non è sempre detto che utilizzino un SAPR, perché sul mercato esistono molti modelli che possono essere pilotati semplicemente tramite un'applicazione sullo smartphone o addirittura con semplici gesture della mano. Dunque si potrebbe dire che un drone senza radiocomando è un APR.

È per questo motivo che si parla di piloti di APR (per uso professionale o ludico), sistema elettronico di identificazione dell'APR, luci da installare sull'APR per il volo notturno, etc., perché in questi casi ci si riferisce sempre al mezzo aereo.

Artt. 9 e 10 operazioni non-critiche e critiche

Proseguendo nella lettura, possiamo notare che:

  • All'art. 9 Operazioni non critiche, quelle sotto le quali ricadono anche gli operatori ludici, si parla solo di APR;
  • All'art. 10 Operazioni critiche, si parla sia di SAPR che di APR. Ad es. al comma 5 si legge: "In ogni caso non sono consentite operazioni in aree urbane con APR di massa operativa al decollo maggiore di 10 kg a meno che il SAPR non soddisfi i requisiti del successivo comma 6".

Dunque si evince che le operazioni critiche sono riservate solo ai professionisti che utilizzano un SAPR, cioè un APR con radiocomando.

In merito alla tipologia di operazioni, ricordiamo che con questa edizione del Regolamento abbiamo la distinzione netta tra operazioni non specializzate ("effettuate con SAPR a scopo ludico o sportivo") che sono sempre e solo non-critiche e operazioni specializzate ("effettuazione, con un SAPR, di un servizio a titolo oneroso o meno") che possono essere sia non-critiche che critiche.

Art. 32 Assicurazione

Il dubbio maggiore nasceva con l'art. 37, comma unico, ove si legge:

Non è consentito condurre operazioni con un SAPR se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi adeguata allo scopo.

Come abbiamo visto il SAPR è sicuramente il drone usato per professione, quindi per professione bisogna essere assicurati contro terzi. Ma allo stesso modo può essere anche un drone ludico, se il pilota dell'APR sta usando una GCS o radiocomando. Quasi a dire che lo stesso drone se lo utilizzo con radiocomando lo devo assicurare, se lo utilizzo tramite app per smartphone non lo devo assicurare.

Se la cosa sembra contorta, l'intervento dell'Ing. C. Tripaldi di ENAC a Unomattina del 12 dicembre scorso aveva certamente "chiarito" la questione: lei ha detto che l'obbligo di assicurazione per gli operatori ludici scatterà dal 1° luglio 2020, quando però entrerà in vigore il Regolamento EASA. Ha infatti affermato:

la novità è che dal 1 luglio 2020 questi droni dovranno avere obbligatoriamente un'assicurazione, [...] è l'assicurazione del capofamiglia oppure i riferimenti sono quelli dell'assicurazione aeromodellistica, per i droni sotto i 25 kg.

Come a dire che l'obbligo non scatta dal 15 dicembre come per i professionisti, ma solo dal 1 luglio 2020. Per fortuna almeno su questo punto sono intervenute le FAQ dell'ENAC nelle quali si legge che:

L'assicurazione è obbligatoria per qualsiasi tipo di drone per qualsiasi uso

Dunque anche i ricreativi possono volare solo se in possesso di idonea assicurazione RC.

Conclusioni

Onestamente non si sentiva il bisogno che venisse introdotta questa confusione in un Regolamento di per sé già farraginoso. La nota positiva è che tutto questo terminerà il 30 giugno 2020. In ogni caso l'interpretazione che appare più corretta è quella che distingue SAPR e APR a livello tecnico, mentre dal punto di vista dell'applicazione del Regolamento non sussiste alcuna differenza tra le due tipologie.

Ma cosa fare nei prossimi 6 mesi? In questa bolgia legalese, grazie anche alle FAQ ENAC, noi ci sentiamo di dare le seguenti indicazioni:

  • Gli operatori ludici devono volare in ottemperanza alle operazioni non specializzate non critiche, nel rispetto della cartografia aeronautica, assicurando la propria flotta di droni appena possibile, considerando il costo davvero esiguo di questa fattispecie (intorno alle €50 o anche meno);
  • Gli operatori ludici non possono effettuare operazioni specializzate ovvero per conto terzi (né gratuite né tanto meno a pagamento), ma solo foto destinate a uso personale;
  • Registrate i vostri droni sul portale d-flight: l'obbligo parte dal 1° Marzo 2020;
  • Dal 1° marzo ed entro il 30 giugno 2020 sarà necessario acquisire l'attestato di pilotaggio APR livello base tramite superamento di un test di 40 domande online.

Invitiamo a leggere le aggiornate FAQ ENAC, disponibili dal 20 dicembre 2019, per qualsiasi dubbio inerente l'operatività in Italia con un SAPR/APR. In questa pagina si trova scritto che:

  • APR è l'acronimo di Aeromobile a Pilotaggio Remoto, cioè un mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo.
  • SAPR è l'acronimo di Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto, cioè un sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, utilizzato per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto.

Dal punto di vista interpretativo, ENAC stabilisce dunque una chiara distinzione. Peccato che tale distinzione non sembra sia così chiara ed evidente nel disposto normativo del Regolamento.

DA OGGI 1 MARZO 2020 OBBLIGATORIA LA REGISTRAZIONE DEL DRONE SU D-FLIGHT

Approfondimenti

Guarda la puntata di Unomattina del 12 dicembre 2019 con l'intervento dell'Ing. Tripaldi di ENAC (a 1h39m ca.)

La Sentenza 2063 / 2019 - Tribunale di Genova

Pagina delle FAQ ENAC

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